Art. 5 Finalita' e destinatari della vigilanza 1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilita' complessiva, all'efficienza e alla competitivita' del sistema finanziario nonche' all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. 2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari. 3. Le autorita' creditizie esercitano altresi' gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.