Art. 6 
                 Rapporti con il diritto comunitario 
 
  1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri loro  attribuiti  in
armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le
decisioni  della  Comunita'  europea  e  provvedono  in  merito  alle
raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.