Art. 7. 
          Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita' 
  1. Tutte le notizie, le informazioni e i  dati  in  possesso  della
Banca d'Italia in ragione  della  sua  attivita'  di  vigilanza  sono
coperti da segreto d'ufficio  anche  nei  confronti  delle  pubbliche
amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per  le
indagini su violazioni sanzionate penalmente. 
  2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo  di  riferire
esclusivamente al  Governatore  tutte  le  irregolarita'  constatate,
anche quando assumano la veste di reati. 
  3. I dipendenti della Banca d'Italia  sono  vincolati  dal  segreto
d'ufficio. 
  4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici  forniscono  le
informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca
d'Italia, in  conformita'  delle  leggi  disciplinanti  i  rispettivi
ordinamenti. 
  5. La Banca d'Italia, la CONSOB e  l'ISVAP  collaborano  tra  loro,
anche mediante scambio di  informazioni,  al  fine  di  agevolare  le
rispettive funzioni. 
  6. Restano fermi l'articolo 18, lettere b) e c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, l'art. 7, comma 4,
ultimo periodo, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e l'art. 9, comma 9,
primo periodo, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. 
  7.  La   Banca   d'Italia   collabora,   anche   mediante   scambio
d'informazioni,  con  le  autorita'  competenti  negli  altri   Stati
comunitari,  al  fine  di  agevolare  le  rispettive   funzioni.   Le
informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono  essere  trasmesse
alle autorita'  italiane  competenti,  salvo  diniego  dell'autorita'
dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni. 
  8. Nell'ambito  di  accordi  di  cooperazione  e  a  condizione  di
reciprocita' e di equivalenti  obblighi  di  riservatezza,  la  Banca
d'Italia puo' scambiare  informazioni  con  le  autorita'  competenti
degli Stati extracomunitari. 
  9. La Banca d'Italia  puo'  scambiare  informazioni  con  autorita'
amministrative  o  giudiziarie   nell'ambito   di   procedimenti   di
liquidazione o di fallimento, in  Italia  o  all'estero,  relativi  a
banche,  succursali  di  banche  italiane  all'estero  o  di   banche
comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con  le
autorita' extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con  le
modalita' di cui al comma 8. 
  10. Le funzioni e le facolta' attribuite alla  Banca  d'Italia  dai
commi 7, 8 e 9 sono esercitabili, per le  proprie  competenze,  dalla
CONSOB e dall'ISVAP. 
 
          Note all'art. 7:
             -  Il testo completo dell'art. 18 del D.P.R. n. 138/1975
          (Attuazione della delega di cui all'art. 2, della  legge  7
          giugno  1974,  n.  216,  concernente disposizioni dirette a
          coordinare, con le attribuzioni della Commissione nazionale
          per  le  societa'  e  la  borsa,   le   norme   concernenti
          l'organizzazione  e  il  funzionamento delle borse valori e
          l'ammissione  dei  titoli a quotazione, nonche' le forme di
          controllo ed ispezione previste dalla legislazione  vigente
          nel    settore    dell'attivita'    creditizia    e   delle
          partecipazioni statali) e' il seguente:
             "Art.  18  (Coordinamento  tra  forme  di  controllo  ed
          ispezione).   -   Al  di  fuori  dell'ipotesi  disciplinata
          dall'art. 10, secondo comma, nell'esercizio dei  poteri  di
          controllo  ed ispezione nei confronti dei soggetti indicati
          dall'art. 3, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n.  216,
          la Commissione nazionale per le societa' e la borsa:
               a)   puo'  effettuare  direttamente  le  ispezioni  ed
          assumere le notizie ed i chiarimenti previsti dall'art.  3,
          lettera c), sub art.  1, della legge 7 giugno 1974, n. 216,
          anche  presso  le  aziende e gli istituti di credito di cui
          agli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 12 marzo  1936,
          n.  375, e successive modificazioni, ovvero presso gli enti
          pubblici  dipendenti  dal  Ministero  delle  partecipazioni
          statali,  di  cui  all'art. 8, terzo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31  marzo  1971,   n.   282,
          informandone la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di
          credito,  ed  il  Ministero delle partecipazioni statali, i
          quali hanno facolta' di  far  partecipare  alle  operazioni
          relative un proprio funzionario;
               b)  puo'  richiedere  alla  Banca d'Italia - Vigilanza
          sulle  aziende  di   credito,   ed   al   Ministero   delle
          partecipazioni statali, che hanno facolta' di non accettare
          l'incarico,  di  effettuare  le  ispezioni  ad  assumere le
          notizie e i chiarimenti  di  cui  alla  lettera  a)  presso
          aziende  o  istituti  di credito o enti pubblici dipendenti
          dal Ministero delle partecipazioni statali;
               c) puo' chiedere alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle
          aziende di credito, e  al  Ministero  delle  partecipazioni
          statali, che sono tenuti a prestare ogni collaborazione, la
          comunicazione  di dati e notizie nonche' la trasmissione di
          atti e documenti dei quali i detti organi siano  venuti  in
          possesso nell'esercizio della loro attivita' istituzionale.
          Alla Commissione non e' opponibile il segreto d'ufficio;
               d)  comunica  alla  Banca  d'Italia  - Vigilanza sulle
          aziende di credito, o al  Minisetero  delle  partecipazioni
          statali    ogni    irregolarita'    comunque    riscontrata
          nell'esercizio delle funzioni  di  propria  competenza  che
          richieda l'intervento delle dette amministrazioni.Le stesse
          amministrazioni,  ove,  nell'esercizio  delle  funzioni  di
          controllo    di    rispettiva    competenza,    riscontrino
          irregolarita' che richiedano l'intervento della Commissione
          sono tenute a darne immediata comunicazione alla stessa".
             -  Il testo completo del comma 4 dell'art. 7 della legge
          n. 77/1983  (Istituzione  e  disciplina  dei  fondi  comuni
          d'investimento  mobiliare)  e' il seguente: "Le societa' di
          gestione sono soggette, anche per  l'attivita'  del  fondo,
          alla  disciplina  di  cui  agli articoli 3 e 4 del decreto-
          legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con  modificazioni,
          nella   legge   7   giugno   1974,  n.  216,  e  successive
          modificazioni, ancorche' non abbiano emesso titoli  quotati
          in  borsa.  Si applica la disciplina di cui all'art. 18 del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1975,  n.
          138".
             -  Il  testo  dell'art. 9, comma 9, primo periodo, della
          legge   n.      1/1991   (Disciplina   dell'attivita'    di
          intermediazione        mobiliare       e       disposizioni
          sull'organizzazione dei mercati mobiliari) e' il  seguente:
          "La  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  non  possono  eccepire
          reciprocamente il segreto d'ufficio".