Art. 8 
         Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici 
 
  1.  La  Banca  d'Italia  pubblica  un   Bollettino   contenente   i
provvedimenti  di  carattere   generale   emanati   dalle   autorita'
creditizie nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti
sottoposti a vigilanza. I  provvedimenti  sono  pubblicati  entro  il
secondo mese successivo a quello della loro adozione. 
  2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del
Ministro del tesoro emanati ai sensi del presente decreto legislativo
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I
provvedimenti  di  carattere  generale  della  Banca  d'Italia   sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  quando
le disposizioni in essi contenute sono  destinate  anche  a  soggetti
diversi da quelli sottoposti a vigilanza. 
  3. La  Banca  d'Italia  pubblica  elaborazioni  e  dati  statistici
relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.