Art. 9 
                           Reclamo al CICR 
 
  1.  Contro  i   provvedimenti   adottati   dalla   Banca   d'Italia
nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente
decreto legislativo e' ammesso reclamo al CICR, da parte  di  chi  vi
abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla
pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili,  le  disposizioni
del capo I del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre
1971, numero 1199. 
  2. Il  reclamo  e'  deciso  dal  CICR  previa  consultazione  delle
associazioni di categoria dei soggetti sottoposti  a  vigilanza,  nel
caso in cui la decisione comporti  la  risoluzione  di  questioni  di
interesse generale per la categoria. 
  3. Il CICR stabilisce in via generale, con  propria  deliberazione,
le modalita' per la consultazione prevista dal comma 2. 
 
          Nota all'art. 9:
             - Il capo I del D.P.R. n. 1199/1971 (Semplificazione dei
          procedimenti   in   materia   di   ricorsi  amministrativi)
          comprende le seguenti disposizioni:
                                    "Capo I
                              RICORSO GERARCHICO
             Art. 1 (Ricorso). - Contro gli atti  amministrativi  non
          definitivi  e'  ammesso ricorso in unica istanza all'organo
          sovraordinato, per motivi di legittimita' e di  merito,  da
          parte di chi vi abbia interesse.
             Contro  gli  atti  amministrativi  dei Ministri, di enti
          pubblici o di organi collegiali e' ammesso ricorso da parte
          di chi vi abbia interesse nei casi, nei  limiti  e  con  le
          modalita'  previsti  dalla  legge  o  dagli ordinamenti dei
          singoli enti.
             La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai  sensi
          del presente articolo deve recare l'indicazione del termine
          e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.
             Art.  2  (Termine  -  Presentazione).  - Il ricorso deve
          essere proposto nel termine di  trenta  giorni  dalla  data
          della   notificazione   o   della   comunicazione   in  via
          amministrativa   dell'atto   impugnato    e    da    quando
          l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
             Il  ricorso  e'  presentato  all'organo  indicato  nella
          comunicazione o a quello che ha  emanato  l'atto  impugnato
          direttamente  o mediante lettera raccomandata con avviso di
          ricevimento.  Nel  primo  caso,   l'ufficio   ne   rilascia
          ricevuta.  Quando  il  ricorso e' inviato a mezzo posta, la
          data di spedizione vale quale data di presentazione.
             I ricorsi rivolti,  nel  termine  prescritto,  a  organi
          diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima
          amministrazione,  non  sono  soggetti  a  dichiarazione  di
          irrecevibilita' e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio

          all'organo competente.
             Art.  3  (Sospensione dell'esecuzione). - D'ufficio o su
          domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso  o  in
          successiva   istanza   da  presentarsi  nei  modi  previsti
          dall'art.  2,  secondo  comma,  l'organo   decidente   puo'
          sospendere   per   gravi   motivi   l'esecuzione  dell'atto
          impugnato.
             Art. 4 (Istruttoria). - L'organo decidente, qualora  non
          vi abbia gia' provveduto il ricorrente, comunica il ricorso
          agli    altri    soggetti   direttamente   interessati   ed
          individuabili sulla base dell'atto impugnato.
             Entro venti giorni dalla comunicazione del  ricorso  gli
          interessati  possono  presentare  all'organo cui e' diretto
          deduzioni e documenti.
             L'organo decidente puo' disporre  gli  accertamenti  che
          ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.
             Art.  5  (Decisione). - L'organo decidente, se riconosce
          che il ricorso non  poteva  essere  proposto,  lo  dichiara
          inammissibile.   Se  ravvisa  una  irregolarita'  sanabile,
          assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e,
          se  questi   non   vi   provvede,   dichiara   il   ricorso
          improcedibile.   Se  riconosce  infondato  il  ricorso,  lo
          respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e
          rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie  per
          altri  motivi  di  legittimita'  o  per  motivi  di merito,

          annulla o riforma l'atto  salvo,  ove  occorra,  il  rinvio
          dell'affare all'organo che lo ha emanato.
             La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e
          comunicata  all'organo  o  all'ente  che  ha emanato l'atto
          impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali
          sia stato comunicato il ricorso, in  via  amministrativa  o
          mediante  notificazione o mediante lettera raccomandata con
          avviso di ricevimento.
             Art. 6 (Silenzio).  -  Decorso  il  termine  di  novanta
          giorni  dalla  data  di  presentazione delricorso senza che
          l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si
          intende  respinto  a  tutti  gli  effetti,  e   contro   il
          provvedimento    impugnato   e'   esperibile   il   ricorso
          all'autorita'   giurisdizionale   competente,   o    quello
          straordinario al Presidente della Repubblica".