Art. 10.
                      C o n s u l t a z i o n i
  1. Qualora il perito agrario si trovi nella necessita' di ricorrere
all'opera  o  al  parere  di  altro  professionista  per l'esecuzione
dell'incarico e ne abbia ottenuto autorizzazione dal committente,  il
compenso  spettante  a  quest'ultimo  resta  a carico del committente
stesso.