Art. 13.
                        Proprieta' dell'opera
  1.  La  proprieta'  degli  elaborati  e  di quant'altro rappresenta
l'opera del perito agrario, resta sempre  riservata  a  quest'ultimo,
nonostante  l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli acccordi
particolari fra le parti.
  2. E' altresi' riservata  al  perito  agrario,  la  proprieta'  dei
progetti dei lavori ai sensi dell'art. 2578 del codice civile.