Art. 13. Proprieta' dell'opera 1. La proprieta' degli elaborati e di quant'altro rappresenta l'opera del perito agrario, resta sempre riservata a quest'ultimo, nonostante l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli acccordi particolari fra le parti. 2. E' altresi' riservata al perito agrario, la proprieta' dei progetti dei lavori ai sensi dell'art. 2578 del codice civile.