Art. 17.
                        Incarichi collegiali
  1.   Quando   l'incarico   e'   affidato  dal  committente  a  piu'
professionisti riuniti in collegio, a ciascun perito agrario,  membro
del    collegio,    e'    dovuto    l'intero    compenso   risultante
dall'applicazione della presente tariffa.
  2. Agli altri membri del collegio, non  periti  agrari,  spetta  un
compenso secondo le rispettive tariffe professionali.