Art. 17. Incarichi collegiali 1. Quando l'incarico e' affidato dal committente a piu' professionisti riuniti in collegio, a ciascun perito agrario, membro del collegio, e' dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa. 2. Agli altri membri del collegio, non periti agrari, spetta un compenso secondo le rispettive tariffe professionali.