Art. 2.
           Circoscrizione e obbligatorieta' delle tariffe
  1.  Il perito agrario e' tenuto ad applicare la presente tariffa ed
e'  soggetto,  per  quanto  concerne  la  sua   applicazione   e   la
liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del consiglio
del collegio nel cui albo il professionista e' iscritto.