Art. 3. Liquidazione delle specifiche 1. E' facolta' del perito agrario e del committente di chiedere al consiglio del collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione e, occorrendo, dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della stessa. 2. Sulla liquidazione spetta al collegio, un diritto pari al 2% della somma liquidata. 3. Quando la richiesta e' fatta direttamente dall'autorita' giudiziaria nulla e' dovuto al collegio.