Art. 3.
                    Liquidazione delle specifiche
  1.  E' facolta' del perito agrario e del committente di chiedere al
consiglio del collegio la revisione e liquidazione delle  specifiche.
La  specifica  deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla
prestazione e, occorrendo, dai documenti e  chiarimenti  idonei  alla
valutazione ed al controllo della stessa.
  2.  Sulla  liquidazione  spetta  al collegio, un diritto pari al 2%
della somma liquidata.
  3.  Quando  la  richiesta  e'  fatta  direttamente   dall'autorita'
giudiziaria nulla e' dovuto al collegio.