Art. 4. Diritti del committente 1. Il committente, salvo particolari pattuizioni e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto al professionista a norma della presente tariffa, ha diritto ad una sola copia di tutti gli elaborati ai quali si riferisce l'incarico commesso. 2. Il perito agrario e' tenuto a fornire al committente i dati, le notizie e gli atti concernenti l'elaborato, necessari alla piena utilizzazione dell'opera.