Art. 4.
                       Diritti del committente
  1. Il committente, salvo particolari pattuizioni e subordinatamente
al  pagamento  di  quanto  dovuto  al  professionista  a  norma della
presente tariffa, ha diritto ad una sola copia di tutti gli elaborati
ai quali si riferisce l'incarico commesso.
  2. Il perito agrario e' tenuto a fornire al committente i dati,  le
notizie  e  gli  atti  concernenti  l'elaborato, necessari alla piena
utilizzazione dell'opera.