Art. 5. A n t i c i p i 1. Al perito agrario compete un anticipo sulle spese e sugli onorari presunti fino alla concorenza del 75% di quanto spettantegli a compimento della prestazione. 2. Nei giudizi arbitrali il perito agrario puo' chiedere il deposito integrale delle spese e degli onorari presunti.