Art. 5.
                           A n t i c i p i
  1.  Al  perito  agrario  compete  un  anticipo  sulle spese e sugli
onorari presunti fino alla concorenza del 75% di quanto  spettantegli
a compimento della prestazione.
  2.  Nei  giudizi  arbitrali  il  perito  agrario  puo'  chiedere il
deposito integrale delle spese e degli onorari presunti.