Art. 7.
                     Interruzione dell'incarico
  1.  Quando  il lavoro venga interrotto per recesso del committente,
spetta  al  professionista  il  rimborso  delle  spese  sostenute   e
l'onorario   corrispondente   alla   parte   di   lavoro  eseguito  e
predisposto.
  2. Quando l'interruzione sia dovuta a recesso  del  professionista,
determinato  da giusta causa, spetta a questo il rimborso delle spese
sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro  eseguito,
da  determinarsi  con riguardo al risultato utile che ne sia derivato
al committente.
  3. In caso di interruzione del lavoro per cause di forza maggiore o
per recesso  del  perito  agrario  senza  giusta  causa  i  reciproci
rapporti sono regolati dalle norme del codice civile.