Art. 9.
                           Rimborso spese
  1.  E'  dovuto  al  perito  agrario,  il rimborso di tutte le spese
sostenute per ricerche catastali, certificati, corrispondenza, tasse,
bolli,  carte  legali,  copie  eliografiche,  disegni  e  di   quanto
necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto.
  2.  Il  professionista ha diritto, inoltre, al rimborso delle spese
di trasporto per via ordinaria e straordinaria.
  3. Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al perito ed  ai
suoi  collaboratori di concetto sulla base della tariffa di 1a classe
delle Ferrovie dello Stato o delle vie  di  navigazione;  sulla  base
delle tariffe di 2a classe per il personale di aiuto.
  4. Le spese per l'uso dei mezzi privati sono compensate
per chilometro in ragione del 30% del costo ufficiale,
per litro, della benzina super.
  5.   Il   lavoro   di  corrispondenza  e'  compensato  a  parte,  a
discrezione.