Art. 9. Rimborso spese 1. E' dovuto al perito agrario, il rimborso di tutte le spese sostenute per ricerche catastali, certificati, corrispondenza, tasse, bolli, carte legali, copie eliografiche, disegni e di quanto necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto. 2. Il professionista ha diritto, inoltre, al rimborso delle spese di trasporto per via ordinaria e straordinaria. 3. Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori di concetto sulla base della tariffa di 1a classe delle Ferrovie dello Stato o delle vie di navigazione; sulla base delle tariffe di 2a classe per il personale di aiuto. 4. Le spese per l'uso dei mezzi privati sono compensate per chilometro in ragione del 30% del costo ufficiale, per litro, della benzina super. 5. Il lavoro di corrispondenza e' compensato a parte, a discrezione.