Art. 10. 
                 Rettifica ed accertamento d'ufficio 
 
  1. Il comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione  e'
stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a  rettifica  o  ad
accertamento d'ufficio, notificando al contribuente,  anche  a  mezzo
posta mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  apposito
avviso motivato. 
  2. Nell'avviso devono  essere  indicati  il  soggetto  passivo,  le
caratteristiche e l'ubicazione  del  mezzo  pubblicitario,  l'importo
dell'imposta o della maggiore  imposta  accertata,  delle  sopratasse
dovute e dei relativi  interessi,  nonche'  il  termine  di  sessanta
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 
  3. Gli avvisi di accertamento  sono  sottoscritti  dal  funzionario
designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta,
ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del
concessionario.