Art. 12. Pubblicita' ordinaria 1. Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e' la seguente: comuni di classe I L. 32.000 comuni di classe II " 28.000 comuni di classe III " 24.000 comuni di classe IV " 20.000 comuni di classe V " 16.000 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista. 3. Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita' previste dal comma 1. 4. Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per cento.