Art. 12. 
                        Pubblicita' ordinaria 
 
  1.  Per  la  pubblicita'  effettuata  mediante  insegne,  cartelli,
locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai
successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro  quadrato
di superficie e per anno solare e' la seguente: 
    

   comuni di classe I                             L. 32.000
   comuni di classe II                            "  28.000
   comuni di classe III                           "  24.000
   comuni di classe IV                            "  20.000
   comuni di classe V                             "  16.000


    
  2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1  che  abbiano
durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese  o  frazione
una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista. 
  3. Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche
per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite
alla esposizione di tali mezzi si  applica  l'imposta  in  base  alla
superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita'
previste dal comma 1. 
  4. Per  la  pubblicita'  di  cui  ai  commi  precedenti  che  abbia
superficie  compresa  tra  metri  quadrati  5,5  e  8,5  la   tariffa
dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie
superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per cento.