Art. 13. Pubblicita' effettuata con veicoli 1. Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalita' previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4. 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 3. Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa: a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000; b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg " 96.000; c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie " 48.000. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma e' raddoppiata. 4. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.