Art. 14. 
      Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni 
 
  1. Per la pubblicita' effettuata  per  conto  altrui  con  insegne,
pannelli o altre analoghe strutture  caratterizzate  dall'impiego  di
diodi luminosi, lampadine e simili  mediante  controllo  elettronico,
elettromeccanico o comunque  programmato  in  modo  da  garantire  la
variabilita' del messaggio o la sua visione in  forma  intermittente,
lampeggiante o similare, si applica l'imposta  indipendentemente  dal
numero dei messaggi, per metro quadrato  di  superficie  e  per  anno
solare in base alla seguente tariffa: 
 
   comuni di classe I L. 128.000 
   comuni di classe II " 112.000 
   comuni di classe III " 96.000 
   comuni di classe IV " 80.000 
   comuni di classe V " 64.000 
  2. Per la pubblicita' di cui al comma 1 di durata non  superiore  a
tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a  un
decimo di quella ivi prevista. 
  3. Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto
proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari  alla  meta'
delle rispettive tariffe. 
  4. Per la pubblicita' realizzata in luoghi  pubblici  o  aperti  al
pubblico    attraverso    diapositive,    proiezioni    luminose    o
cinematografiche effettuate  su  schermi  o  pareti  riflettenti,  si
applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal  numero  dei
messaggi e dalla superficie adibita alla  proiezione,  in  base  alla
seguente tariffa: 
 
   comuni di classe I L. 8.000 
   comuni di classe II " 7.000 
   comuni di classe III " 6.000 
   comuni di classe IV " 5.000 
   comuni di classe V " 4.000 
  5. Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata  superiore
a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera
pari alla meta' di quella ivi prevista.