Art. 16. 
                       Riduzioni dell'imposta 
 
  1. La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta': 
    a) per  la  pubblicita'  effettuata  da  comitati,  associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 
    b)  per  la  pubblicita'  relativa  a  manifestazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,  culturali,  sportive,  filantropiche  e
religiose,  da  chiunque  realizzate,  con   il   patrocinio   o   la
partecipazione degli enti pubblici territoriali; 
    c) per la  pubblicita'  relativa  a  festeggiamenti  patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.