Art. 16. Riduzioni dell'imposta 1. La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta': a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.