Art. 17 
                       Esenzioni dall'imposta 
 
  1. Sono esenti dall'imposta: 
a) la pubblicita' realizzata  all'interno  dei  locali  adibiti  alla
   vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si  riferisca
   all'attivita'   negli   stessi   esercitata,   nonche'   i   mezzi
   pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine  e
   sulle  porte  di  ingresso  dei  locali  medesimi  purche'   siano
   attinenti all'attivita' in essi esercitata  e  non  superino,  nel
   loro insieme, la superficie complessiva di  mezzo  metro  quadrato
   per ciascuna vetrina o ingresso; 
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle  vetrine  o  sulle  porte  di
   ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate  adiacenze  del
   punto di vendita, relativi all'attivita'  svolta,  nonche'  quelli
   riguardanti la localizzazione e  l'utilizzazione  dei  servizi  di
   pubblica utilita', che non superino la superficie di  mezzo  metro
   quadrato e quelli riguardanti  la  locazione  o  la  compravendita
   degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore
   ad un quarto di metro quadrato; 
c) la pubblicita' comunque  effettuata  all'interno,  sulle  facciate
   esterne o sulle  recinzioni  dei  locali  di  pubblico  spettacolo
   qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; 
d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali  ed  alle
   pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole  facciate  esterne
   delle edicole o nelle  vetrine  o  sulle  porte  di  ingresso  dei
   negozzi ove si effettua la vendita; 
e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei  servizi  di
   trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita'  esercitata
   dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte  all'esterno
   delle stazioni stesse o lungo  l'itinerario  di  viaggio,  per  la
   parte in cui contengano informazioni relative  alle  modalita'  di
   effettuazione del servizio; 
f) la pubblicita'  esposta  all'interno  delle  vetture  ferroviarie,
   degli aerei e  delle  navi,  ad  eccezione  dei  battelli  di  cui
   all'art. 13; 
g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato  e
dagli enti pubblici territoriali; 
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione  delle
   sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente  che
   non persegua scopo di lucro; 
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria
   per  disposizione  di  legge  o  di  regolamento  sempre  che   le
   dimensioni del mezzo usato, qualora non  espressamente  stabilite,
   non superino il mezzo metro quadrato di superficie.