Art. 18. 
                 Servizio delle pubbliche affissioni 
 
  1. Il servizio delle pubbliche affissioni  e'  inteso  a  garantire
specificatamente  l'affissione,  a  cura  del  comune,  in   appositi
impianti a  cio'  destinati,  di  manifesti  di  qualunque  materiale
costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita'  istituzionali,
sociali  o  comunque  prive  di  rilevanza  economica,  ovvero,   ove
previsto, e nella misura stabilita nelle  disposizioni  regolamentari
di cui all'art. 3, di messaggi diffusi  nell'esercizio  di  attivita'
economiche. 
  2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito  nei  comuni
che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre  del  penultimo
anno precedente a quello in  corso,  superiore  a  tremila  abitanti;
negli altri comuni il servizio e' facoltativo. 
  3.  La  superficie  degli  impianti  da  adibire   alle   pubbliche
affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale  in  misura
proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a  18
metri quadrati per ogni mille abitanti  nei  comuni  con  popolazione
superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri  quadrati  negli  altri
comuni.