Art. 19. Diritto sulle pubbliche affissioni 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicita', a favore del comune che provvede alla loro esecuzione. 2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati e' la seguente: Per ogni periodo per i primi successivo 10 giorni di 5 giorni o frazione - - comuni di classe I L. 2.800 L. 840 comuni di classe II " 2.600 " 780 comuni di classe III " 2.400 " 720 comuni di classe IV " 2.200 " 660 comuni di classe V " 2.000 " 600 3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento. 4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento. 5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, e' dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto. 6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. 7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalita' di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.