Art. 19. 
                 Diritto sulle pubbliche affissioni 
 
  1. Per l'effettuazione delle  pubbliche  affissioni  e'  dovuto  in
solido, da chi richiede il servizio e  da  colui  nell'interesse  del
quale il  servizio  stesso  e'  richiesto,  un  diritto,  comprensivo
dell'imposta sulla pubblicita', a favore del comune che provvede alla
loro esecuzione. 
  2. La misura del diritto sulle  pubbliche  affissioni  per  ciascun
foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i  periodi  di  seguito
indicati e' la seguente: 
    


     Per ogni periodo
                               per i primi           successivo
                                10 giorni      di 5 giorni o frazione
                                     -                    -
comuni di classe I               L. 2.800               L. 840
comuni di classe II              "  2.600               "  780
comuni di classe III             "  2.400               "  720
comuni di classe IV              "  2.200               "  660
comuni di classe V               "  2.000               "  600


    
  3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il  diritto  di
cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento. 
  4. Per i manifesti costituiti  da  otto  fino  a  dodici  fogli  il
diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu'
di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento. 
  5. Nei comuni con  popolazione  superiore  a  trentamila  abitanti,
qualora il committente richieda espressamente che l'affissione  venga
eseguita in  determinati  spazi  da  lui  prescelti,  e'  dovuta  una
maggiorazione del 100 per cento del diritto. 
  6. Le disposizioni previste  per  l'imposta  sulla  pubblicita'  si
applicano, per quanto compatibili, anche al diritto  sulle  pubbliche
affissioni. 
  7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve  essere
effettuato contestualmente alla richiesta  del  servizio  secondo  le
modalita' di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute
a tale titolo e non corrisposte si osservano  le  disposizioni  dello
stesso articolo.