Art. 2. Classificazione dei comuni 1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi: Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti; Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti; Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti; Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti; Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti. 2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.