Art. 2. 
                     Classificazione dei comuni 
 
  1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base  alla
popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente  a
quello in  corso,  quale  risulta  dai  dati  pubblicati  annualmente
dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi: 
   Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti; 
   Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti; 
   Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti; 
   Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti; 
   Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti. 
  2. I comuni capoluogo di  provincia  non  possono  comunque  essere
collocati in una classe inferiore alla terza.