Art. 20. Riduzioni del diritto 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta': a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari.