Art. 22. 
                Modalita' per le pubbliche affissioni 
 
  1. Il regolamento  comunale  stabilisce  criteri  e  modalita'  per
l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non
disciplinato nei commi seguenti. 
  2.  Le  pubbliche  affissioni  devono  essere  effettuate   secondo
l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della  commissione,
che deve essere annotata in apposito registro cronologico. 
  3. La durata dell'affissione decorre dal giorno  in  cui  e'  stata
eseguita  al  completo;  nello  stesso  giorno,  su   richiesta   del
committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle
posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. 
  4. Il ritardo nell'effettuazione  delle  affissioni  causato  dalle
avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza  maggiore.
In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci  giorni  dalla
data richiesta, il comune deve  darne  tempestiva  comunicazione  per
iscritto al committente. 
  5. La mancanza di  spazi  disponibili  deve  essere  comunicata  al
committente per  iscritto  entro  dieci  giorni  dalla  richiesta  di
affissione. 
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente puo' annullare  la
commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune e' tenuto  al
rimborso delle somme versate entro novanta giorni. 
  7.  Il  committente  ha  facolta'  di  annullare  la  richiesta  di
affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo  di  corrispondere
in ogni caso la meta' del diritto dovuto. 
  8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente  i  manifesti
strappati o comunque deteriorati e, qualora  non  disponga  di  altri
esemplari dei manifesti da  sostituire,  deve  darne  tempestivamente
comunicazione  al  richiedente  mantenendo,  nel  frattempo,  a   sua
disposizione i relativi spazi. 
  9. Per le affissioni richieste  per  il  giorno  in  cui  e'  stato
consegnato  il  materiale  da  affiggere  od  entro  i   due   giorni
successivi, se  trattasi  di  affissioni  di  contenuto  commerciale,
ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni  festivi,  e'
dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con  un  minimo
di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale  maggiorazione  puo'  con
apposita previsione del capitolato d'oneri di  cui  all'articolo  28,
essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio. 
  10. Nell'ufficio del servizio  delle  pubbliche  affissioni  devono
essere  esposti,  per  la  pubblica  consultazione,  le  tariffe  del
servizio, l'elenco degli spazi destinati  alle  pubbliche  affissioni
con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono
ed il registro cronologico delle commissioni.