Art. 23. Sanzioni tributarie ed interessi 1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi. 2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato. 3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. 4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.