Art. 23. 
                  Sanzioni tributarie ed interessi 
  1.  Per  l'omessa,   tardiva   o   infedele   presentazione   della
dichiarazione di cui all'art.  8,  si  applica,  oltre  al  pagamento
dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare
dell'imposta o del diritto evasi. 
  2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta  o  delle  singole
rate di essa o del diritto e' dovuta, indipendentemente da quella  di
cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento  dell'imposta  o
del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato. 
  3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad  un
quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene  eseguito
non oltre trenta giorni dalla data in  cui  avrebbero  dovuto  essere
effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento  viene  eseguito  entro
sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. 
  4. Sulle somme dovute  per  l'imposta  sulla  pubblicita',  per  il
diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative  soprattasse  si
applicano interessi di mora nella misura del 7  per  cento  per  ogni
semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti  importi  sono
divenuti  esigibili;  interessi  nella  stessa  misura  spettano   al
contribuente per le  somme  ad  esso  dovute  a  qualsiasi  titolo  a
decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.