Art. 24. 
                       Sanzioni amministrative 
  1. Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta  osservanza  delle
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti  l'effettuazione
della pubblicita'. Alle violazioni di dette  disposizioni  conseguono
sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme
contenute nelle sezioni I e II del capo I  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi. 
  2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune
in esecuzione del presente  capo  nonche'  di  quelle  contenute  nei
provvedimenti relativi all'installazione degli impianti,  si  applica
la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione
agli  interessati,  entro  centocinquanta  giorni  dall'accertamento,
degli estremi delle violazioni  riportati  in  apposito  verbale.  Il
comune dispone altresi'  la  rimozione  degli  impianti  pubblicitari
abusivi  facendone  menzione  nel  suddetto  verbale;  in   caso   di
inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il
comune  provvede  d'ufficio,  addebitando  ai  resposabili  le  spese
sostenute. 
  3. Il comune, o il concessionario del  servizio,  puo'  effettuare,
indipendentemente dalla  procedura  di  rimozione  degli  impianti  e
dall'applicazione delle sanzioni di cui  al  comma  2,  la  immediata
copertura della pubblicita' abusiva,  in  modo  che  sia  privata  di
efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione  delle  affissioni  abu-
sive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita'
previste dall'art. 10. 
  4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza
del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle  spese
di rimozione e di custodia,  nonche'  dell'imposta  e  dell'ammontare
delle relative soprattasse ed  interessi;  nella  medesima  ordinanza
deve essere stabilito un  termine  entro  il  quale  gli  interessati
possono chiedere la restituzione  del  materiale  sequestrato  previo
versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa. 
  5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune
e destinati al potenziamento  ed  al  miglioramento  del  servizio  e
dell'impiantistica    comunale,    nonche'    alla    redazione    ed
all'aggiornamento del piano generale degli impianti  pubblicitari  di
cui all'art. 3. 
 
          Note all'art. 24: