Art. 25. 
                        Gestione del servizio 
  1.  La  gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione
dell'imposta  sulla  pubblicita'  e  delle  pubbliche  affissioni  e'
effettuata in forma diretta dal comune. 
  2. Il comune, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto il  profilo
economico e funzionale, puo' affidare in concessione il  servizio  ad
apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma  3,  lettera  c),
della legge 8 giugno  1990,  n.  142,  ovvero  ai  soggetti  iscritti
nell'albo previsto dall'art. 32. 
  3. Il concessionario subentra al  comune  in  tutti  i  diritti  ed
obblighi inerenti la gestione del servizio ed e' tenuto a  provvedere
a tutte le spese occorrenti, ivi comprese  quelle  per  il  personale
impiegato. In ogni  caso,  e'  fatto  divieto  al  concessionario  di
emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla  scadenza
della concessione. 
 
             -  La  legge  n.  689/1981  reca:  "Modifiche al sistema
          penale". Le sezioni I  e  II  del  capo  I  disciplinano  i
          principi   generali   e   l'applicazione   delle   sanzioni
          amministrative.
           Note all'art. 25:
             - La legge 142/1990 regola l'ordinamento della autonomie
          locali.  Si trascrive il testo del relativo art. 22:
             "Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni  e  le
          province,    nell'ambito   delle   rispettive   competenze,
          provvedono alla gestione dei servizi pubblici  che  abbiano
          per  oggetto  produzione  di  beni  ed  attivita' rivolte a
          realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere   lo   sviluppo
          economico e civile delle comunita' locali.
             2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle
          province sono stabiliti dalla legge.
             3.  I  comuni  e  le  province possono gestire i servizi
          pubblici nelle seguenti forme:
               a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per
          le  caratteristiche  del   servizio   non   sia   opportuno
          costituire una istituzione o una azienda;
               b)  in  concessione a terzi, quando sussistano ragioni
          tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
               c) a mezzo di azienda speciale, anche per la  gestione
          di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
               d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi
          sociali senza rilevanza imprenditoriale;
               e)  a  mezzo  di  societa'  per  azioni  a  prevalente
          capitale pubblico
          locale,  qualora  si  renda  opportuna,  in  relazione alla
          natura del servizio da erogare, la partecipazione di  altri
          soggetti pubblici o privati.".