Art. 26. 
                     Corrispettivo del servizio 
 
  1. Per la gestione del servizio il concessionario e' compensato  ad
aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con
esclusione di ogni altro corrispettivo;  per  i  comuni  appartenenti
all'ultima  classe  il   servizio   puo'   essere   affidato   dietro
corresponsione di un canone fisso da versare al comune. 
  2. L'aggio  va  rapportato  in  misura  unica  all'ammontare  lordo
complessivamente riscosso a titolo di imposta  e  del  diritto  sulle
pubbliche affissioni e relativi accessori, con facolta' di  stabilire
in favore del comune un minimo  garantito  al  netto  dell'aggio  per
ciascun anno della concessione. 
  3. L'ammontare delle riscossioni effettuate  al  netto  dell'aggio,
ovvero il  canone  convenuto,  deve  essere  versato  alla  tesoreria
comunale a  scadenze  trimestrali  posticipate,  fermo  restando  che
l'importo del versamento non puo' essere  inferiore  alla  quota  del
minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei
versamenti  successivi,  qualora  le  riscossioni  superino  la  rata
stessa. 
  4.  Per  il   ritardato   versamento   delle   somme   dovute   dal
concessionario si applica una indennita' di  mora  del  7  per  cento
semestrale sugli importi non versati, che puo'  essere  riscossa  dal
comune utilizzando  il  procedimento  esecutivo  previsto  dal  regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
  5. Nel caso di variazione di tariffe superiore  al  10  per  cento,
deliberata  dal  comune  o  stabilita  per  legge  nel  corso   della
concessione, l'aggio  o  il  canone  fisso  ed  il  minimo  garantito
convenuto devono  essere  ragguagliati  in  misura  proporzionale  al
maggiore o minore ammontare delle riscossioni. 
 
          Note all'art. 26:
             - Il regio decreto n. 639/1910 approva  il  testo  unico
          delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
          entrate patrimoniali dello Stato.