Art. 26. Corrispettivo del servizio 1. Per la gestione del servizio il concessionario e' compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo; per i comuni appartenenti all'ultima classe il servizio puo' essere affidato dietro corresponsione di un canone fisso da versare al comune. 2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facolta' di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione. 3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non puo' essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa. 4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennita' di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che puo' essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.
Note all'art. 26: - Il regio decreto n. 639/1910 approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.