Art. 27. 
                      Durata della concessione 
  1. La  concessione  del  servizio  di  accertamento  e  riscossione
dell'imposta  sulla  pubblicita'  e  del  diritto   sulle   pubbliche
affissioni ha durata massima di sei anni. 
  2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a  sei  anni,  si
puo' procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale  limite,
purche' le condizioni contrattuali proposte siano piu' favorevoli per
il comune; a tal fine  il  concessionario  deve  presentare  apposita
istanza  almeno  sei  mesi  prima  della  data  di   scadenza   della
concessione indicando le condizioni per il rinnovo.