Art. 28. Conferimento della concessione 1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 viene effettuato in conformita' all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2- bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. 2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacita' tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33. L'oggetto della licitazione e' costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso. 3. L'iscrizione nell'albo e' comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara. 4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della societa' che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre societa' partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullita' della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d). 5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione puo' essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non puo' essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilita' di rinnovo. 6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal comune con apposita convenzione.
Note all'art. 28: - Si trascrive il testo dell'art. 56 della legge 142/1990: "Art. 56 (Deliberazioni a contrarre e relative proce- dure). - 1. la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. 2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunita' economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.". - Il testo dell'art. 89 del regio decreto n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato) e' il seguente: "Art. 89. - Si procede alla licitazione privata: a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte; b) mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e colla offerta del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con l'indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dall'amministrazione. Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete. Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'autorita' delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella piu' vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta stante al migliore offerente. Nel secondo caso, l'autorita' che deve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute e delibera la provvista od il lavoro al miglior offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione. Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie. Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli articoli 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83. Se la licitazione privata e' fatta col metodo delle offerte segrete di cui all'articolo 73, lettera b), cio' deve essere dichiarato nell'invito. Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.". - Si trascrive il testo della legge n. 14/1973 (Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche madiante licitazione privata): "Art. 1. - Per tutti gli appalti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei loro concessionari, nonche' di opere che si eseguono da cooper- ative e consorzi ammesse a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, si puo' procedere, in caso di licitazione privata, soltanto in uno dei seguenti modi: a) con il metodo di cui all'articolo 73 lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal successivo articolo 76, commi primo, secondo e terzo, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso; b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo articolo 2; c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media finale, ai sensi del successivo articolato 3; d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo articolo 4; e) mediante offerte di prezzi unitari, ai sensi del successivo articolo 5. Art. 2. - Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera b), l'ente appaltante stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare. Il limite di massimo ribasso deve superare quello di minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di gara. L'autorita' che presiede la gara, dopo aver aperte e lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori a detti limiti ed effettua la media delle offerte rimaste in gara. L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu' si avvicina per difetto o per eccesso a tale media. In caso di equidistanza, l'aggiudicazione viene effettuata a favore dell'offerta che piu' si avvicina alla media per eccesso. Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda segreta, l'aggiudicazionee' effettuata a favore dell'unico concorrente. Art. 3. - Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera c), l'ente appaltante stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare. Il limite di massimo ribasso deve superare quello di minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di gara. L'autorita' che presiede la gara, dopo aver aperte e lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori a detti limiti, effettua la media delle offerte rimaste in gara e media poi il risultato ottenuto con il limite di massimo ribasso. L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu' si avvicina per difetto a tale ultima media. Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda segreta, l'aggiudicazionee' effettuata a favore dell'unico concorrente. Art. 4. - Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera d), l'autorita' che presiede la gara, aperte e lette tutte le offerte ammesse, ne forma la graduatoria. Vengono prese in considerazione e mediate fra loro le offerte che presentino i maggiori ribassi, in ragione del 50 per cento di tutte le offerte se in numero complessivo pari, e del 50 per cento arrotondato all'unita' superiore, se in numero complessivo dispari. L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu' si avvicina per difetto alla media ricavata ai sensi del precedente comma. Qualora siano state ammesse due offerte, l'aggiudicazione e' effettuata a favore del concorrente che ha proposto l'offerta piu' vantaggiosa; se viene ammesse l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione e' effettuata a favore di questo. Art. 5. - Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera e), l'ente appaltante invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d'invito, l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, senza la indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a piu' colonne denominato: "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto". Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall'ente appaltante, quest'ultimo riporta per ogni categoria di lavoro e fornitura: a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci rela- tive alle varie categorie di lavoro, con specifico riferimento all'elenco descrittivo; b) nella seconda colonna, l'unita' di misura e il quantitativo previsto per ciascuna voce. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono all'ente appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro, e, nella quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, che e' rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in calce al modulo stesso. I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo e' sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non puo' presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. L'autorita' che presiede la gara apre i pieghi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte. Successivamente la stessa autorita' procede, in sede di gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo piu' vantaggioso per l'Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma del presente articolo. Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante queste, l'offerta verificata resti la piu' vantaggiosa, l'autorita' che presiede la gara aggiudica i lavori al concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente rettificato. Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo piu' vantaggioso e' stato proposto da altro concorrente, la aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o al giorno successivo. L'ente appaltante puo' prestabilire, comunicandolo nelle lettere di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo che le offerte non devono oltrepassare. I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contrattuali. Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori o forniture che incidano in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale, prezzi manifestamente non adeguati rispetto alle previsioni, nel contratto sara' previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantita' di lavori riportati nell'offerta, aumentati del 20 per cento. Per le quantita' eccedenti, i nuovi prezzi saranno determinati con il procedimento previsto dagli articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento della aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate non appena ultimata la gara. Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante verifica la composizione delle offerte e, non oltre dieci giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie. Quando tali elementi non siano presentati, o non vengano ritenuti adeguati, l'ente appaltante annulla, con atto motivato, la aggiudicazione, esclude le offerte ritenute inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre trenta giorni dalla data della gara. Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a stipulare il contratto di appalto, l'ente appaltante ha diritto di pretendere, a titolo di penalita', una somma pari all'ammontare gia' stabilito per la cauzione provvisoria, che verra' riscossa secondo le norme di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Art. 6. - Per i procedimenti relativi alle licitazioni private che si tengono nei modi previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 si applicano le norme del titolo II, capo III, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e suc- cessive modifiche, in quanto compatibili. Art. 7. - Quando si procede, all'appalto delle opere di cui al precedente art. 1 mediante licitazione privata, l'ente appaltante da' preventivo avviso della gara. L'avviso e' pubblicato sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare sia almeno pari ad un miliardo e duecento milioni di lire, e sul bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se il predetto importo sia inferiore ad un miliardo e duecento milioni di lire, nonche' in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante. La pubblicazione e' sempre fatta sul foglio delle inserzioni della Gazzetta ufficiale, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 100 milioni di lire, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede. Qualora sussistano comprovati motivi di necessita' e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ai 300 milioni e non inferiore ai 100 milioni puo' essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede. Non si fa' luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalita' per le quali i lavori si debbano eseguire. L'avviso di gara, di cui la primo comma, contiene: a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzare le domande di cui alla successiva lettera d); b) la indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonche' dell'importo a base di appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta: c) la indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori; d) la indicazione di un termine non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara. La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, l'ente e' tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.". - Il testo dell'art. 2- bis del decreto-legge n. 65/1989 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/1985) recante disposizioni in materia di finanza pubblica e' il seguente: "Art. 2- bis - 1. Al fine della regolarita' delle proce- dure relative all'affidamento delle gare inerenti gli appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. 2. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31 dicembre 1992, la pubblica amministrazione puo' escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 7 per cento, senza necessita' di rispettare le procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media e' fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. 3. La facolta' di esclusione di cui al comma 2, nonche' il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima facolta' non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici. 4. E' abrogato il comma 2 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67". - Si trascrive il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n. 15/1968 recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.". "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.". "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.". "Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita'. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.".