Art. 29. Incompatibilita' 1. Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 ne' essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di societa' concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni: a) i membri del Parlamento e del Governo; b) i pubblici impiegati; c) i ministri dei culti; d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finche' non abbiano pagato per intero i loro debiti; e) i condannati per delitti contro la personalita' dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni; f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata. 2. Non puo' essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e diritto sulle publiche affissioni: a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato; b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che affida il servizio in concessione; c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado, del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida il servizio in concessione; d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il comune che affida il servizio in concessione.