Art. 29. 
                          Incompatibilita' 
 
  1. Non possono essere iscritti nell'albo di  cui  all'art.  32  ne'
essere legali rappresentanti, amministratori o  sindaci  di  societa'
concessionarie   del   servizio   di   accertamento   e   riscossione
dell'imposta  sulla  pubblicita'  e  del  diritto   sulle   pubbliche
affissioni: 
   a) i membri del Parlamento e del Governo; 
   b) i pubblici impiegati; 
   c) i ministri dei culti; 
   d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale  non  hanno
la libera amministrazione dei loro  beni  ovvero  sono  in  stato  di
fallimento dichiarato, finche' non abbiano pagato per intero  i  loro
debiti; 
   e) i condannati per delitti contro la  personalita'  dello  Stato,
contro   la   pubblica   amministrazione,   l'amministrazione   della
giustizia, la fede pubblica, il  patrimonio  e  per  qualsiasi  altro
reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore
a due anni; 
   f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a
quella temporanea per tutto il tempo della sua durata. 
  2. Non  puo'  essere  conferita  la  concessione  del  servizio  di
accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita'  e  diritto
sulle publiche affissioni: 
   a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali  limitatamente
all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato; 
   b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del  comune  che
affida il servizio in concessione; 
    c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al  secondo  grado,
del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che  affida
il servizio in concessione; 
   d) a coloro che, in dipendenza di precedenti  gestioni,  siano  in
lite con il comune che affida il servizio in concessione.