Art. 3. 
                        Regolamento e tariffe 
  1. Il  comune  e'  tenuto  ad  adottare  apposito  regolamento  per
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e  per  l'effettuazione
del servizio delle pubbliche affissioni. 
  2.  Con  il  regolamento  il  comune  disciplina  le  modalita'  di
effettuazione  della  pubblicita'  e  puo'  stabilire  limitazioni  e
divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad  esigenze
di pubblico interesse. 
  3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia  e  la
quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per  ottenere  il
provvedimento  per  l'installazione,  nonche'  i   criteri   per   la
realizzazione  del  piano  generale  degli  impianti.  Deve  altresi'
stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da
destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque
prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di
natura  commerciale,  nonche'  la  superficie   degli   impianti   da
attribuire a soggetti privati, comunque  diversi  dal  concessionario
del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette. 
  4. Il regolamento entra  in  vigore  dal  primo  gennaio  dell'anno
successivo a quello in cui  la  relativa  deliberazione  e'  divenuta
esecutiva a norma di legge. 
  5. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e  del  diritto  sulle
pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno
ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo  a  quello
in cui la deliberazine e' divenuta esecutiva  a  norma  di  legge  e,
qualora non  modificate  entro  il  suddetto  termine,  si  intendono
prorogate di  anno  in  anno;  in  caso  di  mancata  adozione  della
deliberazione in  questione,  si  applicano  le  tariffe  di  cui  al
presente capo. 
  6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici  desumibili
da oggettivi indici di ricettivita', puo' applicare, per  un  periodo
complessivo nel corso dell'anno non superiore  a  quattro  mesi,  una
maggiorazione fino al  cinquanta  per  cento  delle  tariffe  per  la
pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e  5,
e dell'articolo 15, nonche', limitativamente a  quelle  di  carattere
commerciale,  della  tariffa  per  le  pubbliche  affissioni  di  cui
all'articolo 19.