Art. 30. 
                          D e c a d e n z a 
 
  1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione  per
i seguenti motivi: 
   a) per non  aver  prestato  o  adeguato  la  cauzione  di  cui  al
successivo art. 31; 
   b) per mancato  versamento  delle  somme  dovute  alle  prescritte
scadenze; 
   c) per continuate irregolarita' o reiterati abusi  commessi  nella
conduzione del servizio; 
   d) per aver reso falsa attestazione in ordine a  quanto  richiesto
dal comma 4 dell'art. 28; 
   e) per l'inosservanza del  divieto  di  contemporaneo  svolgimento
dell'attivita'  di  concessionario  e  di  commercializzazione  della
pubblicita' previsto dal comma 4 dell'art. 33; 
   f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi; 
   g) per la  scoperta  preesistenza  o  il  verificarsi  durante  la
concessione di una delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 
29. 
  2. La decadenza e' richiesta dal comune interessato o d'ufficio  da
parte della direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero
delle  finanze,  ed  e'  pronunciata,  previa   contestazione   degli
addebiti, con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  sentito,  ove
occorra, il prefetto. 
  3. Il concessionario decaduto cessa  con  effetto  immediato  dalla
conduzione del servizio ed e' privato di ogni potere in  ordine  alle
procedure di  accertamento  e  riscossione;  allo  scopo  il  sindaco
diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti  al  concessionario
decaduto e procede all'acquisizione della documentazione  riguardante
la gestione, redigendo apposito verbale  in  contraddittorio  con  il
concessionario stesso.