Art. 30. D e c a d e n z a 1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi: a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art. 31; b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze; c) per continuate irregolarita' o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio; d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 28; e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita' di concessionario e di commercializzazione della pubblicita' previsto dal comma 4 dell'art. 33; f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi; g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 29. 2. La decadenza e' richiesta dal comune interessato o d'ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze, ed e' pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle finanze, sentito, ove occorra, il prefetto. 3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed e' privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.