Art. 31. Disciplina del servizio in concessione 1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario puo' agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilita' previsti nell'art. 29; di cio' dovra' essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune interessato assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura. 2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal comune. 3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi. 4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonche' degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio e' tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto. 5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il comune puo' procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Note all'art. 31: - Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n. 15/1968 si veda nelle note all'art. 28. - Il testo degli artt. 1 e 2 della legge n. 348/182 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) e' il seguente: "Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni; c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di solvibilita' previsto dagli art. 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo e' ridotto a lire quattro miliardi per le societa' che non esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato curera' la redazione annuale dell'elenco delle imprese di assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale. Le condizioni ed i limiti suindicati si applicano alle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il margine di solvibilita' ai limiti predetti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo sono inserite nell'elenco innanzi previsto a condizione che siano in regola con le disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilita'. Art. 2. - Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempiezza del debitore principale ed incameramento della cauzione.". - Per il R.D. 639/1910 si veda la nota all'art. 26.