Art. 31. 
               Disciplina del servizio in concessione 
 
  1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario puo' agire per
mezzo di un rappresentante munito di  apposita  procura  che  non  si
trovi nei casi di incompatibilita' previsti  nell'art.  29;  di  cio'
dovra' essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune interessato  assieme  al
deposito dell'atto di conferimento della procura. 
  2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di  apposita
tessera di riconoscimento rilasciata dal comune. 
  3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da  parte  del
concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi. 
  4. A garanzia del versamento delle  somme  riscosse  nonche'  degli
altri  obblighi  patrimoniali  derivanti   dal   conferimento   della
concessione, il concessionario del servizio  e'  tenuto  a  prestare,
prima della stipulazione del contratto,  una  cauzione  costituita  a
norma della legge 10 giugno 1982,  n.  348,  il  cui  ammontare  deve
essere pari al minimo garantito o, in mancanza,  a  due  terzi  delle
riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto. 
  5.  In  caso  di  mancato  versamento  delle   somme   dovute   dal
concessionario, il comune puo' procedere ad esecuzione sulla cauzione
utilizzando il procedimento previsto  dal  regio  decreto  14  aprile
1910, n. 639. 
 
          Note all'art. 31:
             -  Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n.
          15/1968 si veda nelle note all'art. 28.
             - Il testo degli artt. 1 e  2  della  legge  n.  348/182
          (Costituzione   di  cauzioni  con  polizze  fidejussorie  a
          garanzia di obbligazioni  verso  lo  Stato  ed  altri  enti
          pubblici) e' il seguente:
             "Art.  1.  -  In  tutti  i  casi  in  cui e' prevista la
          costituzione di una cauzione a favore dello Stato  o  altro
          ente  pubblico,  questa  puo'  essere costituita in uno dei
          seguenti modi:
               a) da reale e valida cauzione, ai sensi  dell'art.  54
          del  regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
          la contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
               b)  da  fidejussione bancaria rilasciata da aziende di
          credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12  marzo
          1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni;
               c)  da  polizza  assicurativa rilasciata da impresa di
          assicurazioni  debitamente  autorizzata  all'esercizio  del
          ramo  cauzioni,  ai  sensi  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'esercizio delle assicurazioni  private  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
          n.    449,    e   successive   modificazioni,   che   abbia
          effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il  ramo
          cauzioni  o  il  ramo  credito  e  disponga  del margine di
          solvibilita' previsto dagli art. 35 e seguenti della  legge
          10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo
          esercizio,  ad  almeno lire otto miliardi. Detto importo e'
          ridotto a lire quattro miliardi per  le  societa'  che  non
          esercitano  rami  diversi  da quelli credito e cauzioni. Il
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          curera'  la  redazione annuale dell'elenco delle imprese di
          assicurazione che presentino i requisiti predetti e la  sua
          pubblicazione  nella  Gazzeta Ufficiale. Le condizioni ed i
          limiti   suindicati   si   applicano   alle   imprese    di
          assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in
          data  successiva  a  quella  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Le imprese  autorizzate  all'esercizio  del
          ramo  cauzioni  in  data  anteriore  dovranno  adeguare  il
          margine di solvibilita' ai  limiti  predetti  entro  cinque
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          Durante tale  periodo  sono  inserite  nell'elenco  innanzi
          previsto   a   condizione   che  siano  in  regola  con  le
          disposizioni che disciplinano le  riserve  tecniche  ed  il
          margine di solvibilita'.
             Art.  2. - Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore
          beneficiario  della  prestazione  garantita   da   cauzione
          costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in
          surrogazione  a  chi  ha  prestato la cauzione a seguito di
          inadempiezza del debitore principale ed incameramento della
          cauzione.".
             - Per il R.D. 639/1910 si veda la nota all'art. 26.