Art. 32. 
                       Albo dei concessionari 
 
  1. Presso la  direzione  centrale  per  la  fiscalita'  locale  del
Ministero  delle  finanze   e'   istituito   l'albo   nazionale   dei
concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei  tributi
comunali. 
  2. Per l'esame  delle  domande  di  iscrizione,  per  la  revisione
periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione  dei
soggetti iscritti, e' costituita,  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, una commissione composta: 
   a) dal direttore centrale per la fiscalita' locale,  con  funzione
di presidente; 
   b) da un dirigente del Ministero dell'interno, in servizio  presso
la direzione generale dell'amministrazione civile; 
   c) da  un  dirigente  del  Ministero  delle  finanze,  addetto  al
servizio dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni; 
   d) da un rappresentante dei  comuni,  designato  dall'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia; 
   e)  da  un  rappresentante  dei  concessionari  del  servizio   di
accertamento e riscossione dei tributi locali; 
   f) da un funzionario in servizio presso la direzione centrale  per
la fiscalita' locale, con profilo professionale  appartenente  almeno
all'ottavo livello funzionale, che puo' essere sostituito, in caso di
assenza, da altro  impiegato  di  pari  qualifica,  con  funzione  di
segretario. 
  3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono  emanate  norme  ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  in
ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al
funzionamento della commissione,  alla  durata  in  carica  dei  suoi
componenti, alla disciplina degli accertamenti  di  cui  al  comma  5
dell'art.  33  ed  alla  documentazione   necessaria   per   ottenere
l'iscrizione. 
 
          Nota all'art. 32:
            - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Govenro.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".