Art. 34. Cancellazione dall'albo 1. La cancellazione dall'albo puo' essere chiesta dall'iscritto in qualunque momento. 2. Si procede alla cancellazione d'ufficio nei confronti degli iscritti che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), escluse le cause di incompatibilita' di cui al comma 2 dell'art. 29, nonche' nei confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano presentato alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze l'attestazione dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa relativa all'anno in corso.