Art. 35. 
                          V i g i l a n z a 
 
  1. E' attribuita alla direzione centrale per la  fiscalita'  locale
del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza  sulle  gestioni
dirette  o  in  concessione  dell'imposta  sulla  pubblicita'  e  del
servizio delle pubbliche affissioni. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il comune e' tenuto ad inviare, entro
trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni  di  approvazione
del  regolamento  e  delle  tariffe;   nello   stesso   termine,   il
concessionario deve inviare il capitolato  d'oneri  ed  il  contratto
relativo alla gestione affidata in concessione. 
  3. La direzione centrale di cui al comma  1,  ove  ritenga  che  le
deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il  capitolato
d'oneri e il contratto siano contrarie a  disposizioni  di  legge  ne
chiede il riesame, ferma restando la loro esecutivita'. 
  4.  Con  decreto  del  Ministro   delle   finanze,   sono   emanate
disposizioni in ordine alla  gestione  contabile  dell'imposta  sulla
pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni. 
  5. La  direzione  centrale  di  cui  al  comma  1  ha  facolta'  di
richiedere al  comune  o  al  suo  concessionario  atti  o  documenti
inerenti la gestione del servizio. 
  6. Il concessionario del servizio e' tenuto ad osservare  tutte  le
disposizioni  del  presente  decreto  al  fine   di   assicurare   la
regolarita' della gestione; la loro mancata  osservanza  costituisce,
previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui  detta  situazione
perduri. 
  7. La direzione centrale di cui al comma 1 puo' disporre  ispezioni
sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di  accertamento
e  riscossione  dell'imposta  sulla  pubblicita'  e  delle  pubbliche
affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle  disposizioni
in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze,  sono
stabilite le modalita' per  la  loro  programmazione  ed  esecuzione,
nonche' per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine  di
consentire alla commissione  prevista  dall'art.  32  l'adozione  dei
provvedimenti di competenza.