Art. 35. V i g i l a n z a 1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicita' e del servizio delle pubbliche affissioni. 2. Ai fini di cui al comma 1, il comune e' tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione. 3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutivita'. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni. 5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facolta' di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio. 6. Il concessionario del servizio e' tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolarita' della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione perduri. 7. La direzione centrale di cui al comma 1 puo' disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' per la loro programmazione ed esecuzione, nonche' per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall'art. 32 l'adozione dei provvedimenti di competenza.