Art. 36. 
                          Norme transitorie 
  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti  nei  precedenti
articoli. 
  2. Per la prima applicazione del presente decreto i  comuni  devono
deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e
le tariffe devono essere deliberate entro il  28  febbraio  1994;  il
termine per  il  pagamento  dell'imposta  relativa  alla  pubblicita'
annuale e' differito al 31 marzo 1994. 
  3. I soggetti che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  639,  sono
iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994,  nell'albo
di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti. 
  4. I soggetti che, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento
e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e  dei  diritti
sulle  pubbliche  affissioni,  possono  continuare  la  gestione  del
servizio, sino alla scadenza del contratto in corso,  purche',  entro
un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di  cui
all'art. 32. 
  5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, e' ammessa la
cessione dei contratti in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto a soggetti iscritti nell'albo  di  cui  all'art.  32
entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso  del
comune interessato  e  nulla  osta  della  direzione  centrale  della
fiscalita' locale  del  Ministero  delle  finanze;  entro  lo  stesso
termine e' altresi' consentita, previa comunicazione  al  comune,  la
cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai  soggetti  iscritti
nell'albo. 
  6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica  sino  alla
scadenza stabilita per  lo  svolgimento  delle  attribuzioni  di  cui
all'art. 32 del presente decreto. 
  7. Le concessioni di cui all'art. 38  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza  nel  corso
dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a  condizioni
da definire fra le parti sempre che il  comune  non  intenda  gestire
direttamente il servizio. 
  8. Il comune non da' corso  alle  istanze  per  l'installazione  di
impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti  non  siano  gia'
stati adottati alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
ne'  puo'  autorizzare  l'installazione  di   nuovi   impianti   fino
all'approvazione  del  regolamento  comunale  e  del  piano  generale
previsti dall'art. 3. 
  9. Gli accertamenti e le rettifiche da effetuare a norma  dell'art.
23 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto,
secondo le disposizioni del suddetto decreto. 
  10. La pubblicita' annuale iniziata nel corso dell'anno  1993,  per
la quale sia stata pagata  la  relativa  imposta,  e'  prorogata  per
l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il
versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo. 
  11. Le modalita' della gestione, l'aggio  o  il  canone  fisso,  il
minimo garantito nonche' le prescrizioni del  capitolato  d'oneri  in
atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal
presente capo. 
 
          Note all'art. 36:
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  40  del D.P.R. n.
          639/1972 (Imposta  comunale  sulla  pubblicita'  e  diritti
          sulle pubbliche affissioni):
             "Art.  40  (Albo).  -  Il  servizio  puo' essere dato in
          concessione alle persone fisiche o giuridiche che risultino
          iscritte nell'apposito albo istituito presso  il  Ministero
          delle finanze.
             L'iscrizione  nell'albo e' subordinata al riconoscimento
          dei requisiti morali e dell'idoneita' tecnico-finanziaria a
          ben condurre la gestione  del  servizio  ed  alla  mancanza
          delle  cause  di  incompatibilita' di cui ai numeri 1), 4),
          5), 8), 9) e 10) del successivo art. 42.
             L'iscrizione all'albo e'  soggetta  al  pagamento  della
          tassa    di    concessione   governativa   prevista   dalle
          disposizioni di legge in materia.
             Per l'esame delle domande d'iscrizione, per la revisione
          periodica dei requisiti richiesti e  per  la  cancellazione
          degli  iscritti, e' costituita con decreto del Ministro per
          le finanze una commissione composta:
              1)  del  direttore  generale  per  la  finanza  locale,
          presidente;
              2)  di  un  funzionario  del Ministero dell'interno, in
          servizio presso la Direzione generale della amministrazione
          civile,  con  qualifica  non  inferiore  a   direttore   di
          divisione;
              3)  di  un  funzionario  del  Ministero  delle finanze,
          addetto ai servizi dell'imposta comunale sulla pubblicita',
          con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
              4)  di  un   rappresentante   dei   comuni,   designato
          dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
              5) di un rappresentante dei concessionari del servizio,
          scelto  fra  i  designati  dalla Federazione italiana della
          pubblicita' in rappresentanza di ognuna delle  associazioni
          di categoria.
             Le   mansioni   di  segretario  della  Commissione  sono
          disimpegnate da un funzionario del Ministero delle finanze,
          in servizio presso la Direzione generale per la finanza lo-
          cale, con qualifica non inferiore a direttore  di  sezione,
          che  puo'  essere  sostituito  in  caso  di  assenza  o  di
          impedimento, da altro impiegato con qualifica non inferiore
          a direttore di sezione.
             Con  decreto del Ministro per le finanze saranno emanate
          le norme per la formazione e  tenuta  dell'albo  e  per  il
          funzionamento  della  commissione e la durata in carica dei
          componenti.".
             - Il testo dell'art. 38 del D.P.R.  n.  639/1972  e'  il
          seguente:
             "Art.   38  (Forme  di  gestione).  -  Il  servizio  per
          l'accertamento e per la riscossione  dell'imposta  comunale
          sulla  pubblicta'  e dei diritti sulle pubbliche affissioni
          e' gestito, ove possibile, dal comune.
             A tal  fine  i  comuni  possono  riunirsi  in  consorzio
          secondo le norme della legge comunale e provinciale.
             Il servizio puo' anche essere affidato in concessione ad
          aggio,  quando  il comune ritenga che tale tipo di gestione
          sia  piu'  conveniente  sotto  il  profilo   economico   ed
          organizzativo.  Per  i  comuni  delle  ultime due classi il
          servizio puo' essere affidato anche a canone fisso.
             Il concessionario subentra al comune in tutti i  diritti
          e gli obblighi previsti dal presente decreto ed e' tenuto a
          provvedere  indistintamente  a  tutte  le  spese,  comprese
          quelle per il personale, che deve essere munito di  tessera
          di  riconoscimento rilasciata dal comune. Il concessionario
          puo' avvalersi anche del  procedimento  esecutivo  previsto
          dal   precedente   art.   25,  emettendo  i  relativi  atti
          ingiuntivi.
             Nell'espletamento del servizio  il  concessionario  puo'
          farsi  sostituire da un rappresentante che non si trovi nei
          casi di incompatibilita' di cui al successivo art. 42.
             E' vietato il sub-appalto del servizio.".
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  23  del  D.P.R.  n.
          639/1972:
             "Art.  23 (Rettifica ed accertamento d'ufficio). - Entro
          due anni dalla data in cui  la  dichiarazione  e'  stata  o
          doveva   essere  presentata  il  comune  puo'  procedere  a
          rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando apposito
          avviso al contribuente.
             Nell'avviso  devono  essere  indicati  il  tipo   e   le
          caratteristiche   della   pubblicita',   nonche'  l'importo
          dell'imposta e delle soprattasse dovute.
             Il comune ha facolta'  di  procedere  al  controllo  del
          materiale pubblicitario.".