Art. 36. Norme transitorie 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli. 2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicita' annuale e' differito al 31 marzo 1994. 3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'albo di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti. 4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purche', entro un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32. 5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, e' ammessa la cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalita' locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine e' altresi' consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo. 6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'art. 32 del presente decreto. 7. Le concessioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio. 8. Il comune non da' corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano gia' stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ne' puo' autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3. 9. Gli accertamenti e le rettifiche da effetuare a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto. 10. La pubblicita' annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, e' prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo. 11. Le modalita' della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonche' le prescrizioni del capitolato d'oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo.
Note all'art. 36: - Si trascrive il testo dell'art. 40 del D.P.R. n. 639/1972 (Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni): "Art. 40 (Albo). - Il servizio puo' essere dato in concessione alle persone fisiche o giuridiche che risultino iscritte nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle finanze. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento dei requisiti morali e dell'idoneita' tecnico-finanziaria a ben condurre la gestione del servizio ed alla mancanza delle cause di incompatibilita' di cui ai numeri 1), 4), 5), 8), 9) e 10) del successivo art. 42. L'iscrizione all'albo e' soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dalle disposizioni di legge in materia. Per l'esame delle domande d'iscrizione, per la revisione periodica dei requisiti richiesti e per la cancellazione degli iscritti, e' costituita con decreto del Ministro per le finanze una commissione composta: 1) del direttore generale per la finanza locale, presidente; 2) di un funzionario del Ministero dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della amministrazione civile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione; 3) di un funzionario del Ministero delle finanze, addetto ai servizi dell'imposta comunale sulla pubblicita', con qualifica non inferiore a direttore di sezione; 4) di un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia; 5) di un rappresentante dei concessionari del servizio, scelto fra i designati dalla Federazione italiana della pubblicita' in rappresentanza di ognuna delle associazioni di categoria. Le mansioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero delle finanze, in servizio presso la Direzione generale per la finanza lo- cale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, che puo' essere sostituito in caso di assenza o di impedimento, da altro impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme per la formazione e tenuta dell'albo e per il funzionamento della commissione e la durata in carica dei componenti.". - Il testo dell'art. 38 del D.P.R. n. 639/1972 e' il seguente: "Art. 38 (Forme di gestione). - Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicta' e dei diritti sulle pubbliche affissioni e' gestito, ove possibile, dal comune. A tal fine i comuni possono riunirsi in consorzio secondo le norme della legge comunale e provinciale. Il servizio puo' anche essere affidato in concessione ad aggio, quando il comune ritenga che tale tipo di gestione sia piu' conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo. Per i comuni delle ultime due classi il servizio puo' essere affidato anche a canone fisso. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente decreto ed e' tenuto a provvedere indistintamente a tutte le spese, comprese quelle per il personale, che deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal comune. Il concessionario puo' avvalersi anche del procedimento esecutivo previsto dal precedente art. 25, emettendo i relativi atti ingiuntivi. Nell'espletamento del servizio il concessionario puo' farsi sostituire da un rappresentante che non si trovi nei casi di incompatibilita' di cui al successivo art. 42. E' vietato il sub-appalto del servizio.". - Si trascrive il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 639/1972: "Art. 23 (Rettifica ed accertamento d'ufficio). - Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o doveva essere presentata il comune puo' procedere a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando apposito avviso al contribuente. Nell'avviso devono essere indicati il tipo e le caratteristiche della pubblicita', nonche' l'importo dell'imposta e delle soprattasse dovute. Il comune ha facolta' di procedere al controllo del materiale pubblicitario.".