Art. 37. Norme finali e abrogazioni 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dalla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si as- sume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entita' delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati. 2. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994 e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente capo. 3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.
Note all'art. 37: - Il D.P.R. n. 639/1972 disciplina l'"Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni". - Il testo della legge n. 132/1959 (Norme per la pubblicita' sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato) e' il seguente: "Articolo unico. - E' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicita' sui beni demaniali e patrimoniali affidati alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la pubblicita' stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali, nonche' sui veicoli di proprieta' privata circolanti sulle linee. La pubblicita' di cui al comma precedente e' esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o direttamente o mediante concessione. Restano ferme le disposizioni del decreto-legge 22 maggio 1933, n. 608, e del regolamento 9 maggio 1935, n. 1149, e successive modificazioni, relativamente alla pubblicita' impiantata in sede privata e visibile dalle sedi ferroviarie nonche' le disposizioni che regolano la pubblicita' nell'interesse dei monumenti e del paesaggio.". - Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 856/1986 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato): "Art. 10. - 1. Le scritte sui containers indicanti il nome del proprietario o dell'utilizzatore non costituiscono oggetto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.".