Art. 5. 
                      Presupposto dell'imposta 
 
  1. La diffusione di  messaggi  pubblicitari  effettuata  attraverso
forme  di  comunicazione  visive  o  acustiche,  diverse  da   quelle
assoggettate  al  diritto  sulle  pubbliche  affissioni,  in   luoghi
pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e'
soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente decreto. 
  2. Ai fini dell'imposizione si  considerano  rilevanti  i  messaggi
diffusi nell'esercizio di  una  attivita'  economica  allo  scopo  di
promuovere la  domanda  di  beni  o  servizi,  ovvero  finalizzati  a
migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.