Art. 6. 
                          Soggetto passivo 
 
  1. Soggetto  passivo  dell'imposta  sulla  pubblicita',  tenuto  al
pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi  titolo
del mezzo  attraverso  il  quale  il  messaggio  pubblicitario  viene
diffuso. 
  2. E' solidalmente obbligato al pagamento  dell'imposta  colui  che
produce  o  vende  la  merce  o  fornisce  i  servizi  oggetto  della
pubblicita'.