Art. 6. Soggetto passivo 1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.