Art. 7. 
               Modalita' di applicazione dell'imposta 
 
  1. L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie
della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il  mezzo
pubblicitario indipendentemente  dal  numero  dei  messaggi  in  esso
contenuti. 
  2. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si  arrotondano  per
eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre  il  primo,  a
mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta  per
superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 
  3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata  in
base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'. 
  4.  Per  i  mezzi  pubblicitari  aventi   dimensioni   volumetriche
l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante
dallo sviluppo del  minimo  solido  geometrico  in  cui  puo'  essere
circoscritto il mezzo stesso. 
  5. I festoni di bandierine e simili nonche'  i  mezzi  di  identico
contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo,  collocati
in connessione tra loro si  considerano,  agli  effetti  del  calcolo
della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. 
  6. Le maggiorazioni di imposta a  qualunque  titolo  previste  sono
cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le  riduzioni
non sono cumulabili. 
  7. Qualora la pubblicita' di  cui  agli  articoli  12  e  13  venga
effettuata in forma luminosa o  illuminata  la  relativa  tariffa  di
imposta e' maggiorata del 100 per cento.