Art. 8. 
                            Dichiarazione 
  1. Il soggetto passivo di  cui  all'art.  6  e'  tenuto,  prima  di
iniziare  la   pubblicita',   a   presentare   al   comune   apposita
dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le
caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi
pubblicitari utilizzati. Il relativo modello  di  dichiarazione  deve
essere  predisposto  dal  comune  e  messo   a   disposizione   degli
interessati. 
  2. La dichiarazione  deve  essere  presentata  anche  nei  casi  di
variazione della pubblicita', che comportino la  modificazione  della
superficie  esposta  o  del  tipo  di  pubblicita'  effettuata,   con
conseguente  nuova  imposizione;  e'  fatto  obbligo  al  comune   di
procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in  seguito  alla  nuova
dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 
  3. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche  per
gli anni successivi, purche' non si verifichino  modificazioni  degli
elementi dichiarati cui consegua un  diverso  ammontare  dell'imposta
dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento  della
relativa  imposta  effettuato  entro  il  31  gennaio  dell'anno   di
riferimento, sempre che non venga presentata denuncia  di  cessazione
entro il medesimo termine. 
  4. Qualora venga omessa la presentazione  della  dichiarazione,  la
pubblicita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si pre-
sume effettuata  in  ogni  caso  con  decorrenza  dal  primo  gennaio
dell'anno in cui e' stata accertata;  per  le  altre  fattispecie  la
presunzione  opera  dal  primo  giorno  del  mese  in  cui  e'  stato
effettuato l'accertamento.