Art. 9. 
                       Pagamento dell'imposta 
  1. L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste  dagli  articoli
12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento
cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria;  per  le  altre
fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato  nelle  rela-
tive disposizioni. 
  2.  Il  pagamento  dell'imposta  deve  essere  effettuato  mediante
versamento a mezzo di conto  corrente  postale  intestato  al  comune
ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario,
con arrotondamento a mille lire per difetto se  la  frazione  non  e'
superiore  a  lire  cinquecento  o  per  eccesso  se  e'   superiore.
L'attestazione dell'avvenuto  pagamento  deve  essere  allegata  alla
prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze,  di
concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono deter-
minate le caratteristiche del modello di versamento. 
  3.  Il  comune,  per  particolari  esigenze   organizzative,   puo'
consentire il pagamento diretto del diritto  relativo  ad  affissioni
non aventi carattere commerciale. 
  4. Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno  solare
l'imposta  deve  essere  corrisposta  in  unica  soluzione;  per   la
pubblicita'  annuale  l'imposta  puo'  essere  corrisposta  in   rate
trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore  a  lire  tre
milioni. 
  5. La riscossione coattiva  dell'imposta  si  effettua  secondo  le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988, n. 43, e  successive  modificazioni;  il  relativo  ruolo  deve
essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e'
stato notificato ovvero, in caso di  sospensione  della  riscossione,
entro il 31 dicembre all'anno successivo a  quello  di  scadenza  del
periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4,  del  codice
civile. 
  6. Entro il termine di due anni decorrente dal  giorno  in  cui  e'
stato effettuato il pagamento, ovvero  da  quello  in  cui  e'  stato
definitivamente accertato il diritto  al  rimborso,  il  contribuente
puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute  mediante
apposita istanza. Il comune e' tenuto a  provvedere  nel  termine  di
novanta giorni. 
  7. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati  su
beni appartenenti o  dati  in  godimento  al  comune,  l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicita' non esclude  quella  della  tassa  per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,  nonche'  il  pagamento  di
canoni di locazione o di concessione.