Art. 9. Pagamento dell'imposta 1. L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle rela- tive disposizioni. 2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono deter- minate le caratteristiche del modello di versamento. 3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, puo' consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. 4. Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni. 5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile. 6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune e' tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni. 7. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione.