Art. 4
               (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 4;
          legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera i)

  1.  I  comizi  elettorali sono convocati con decreto del Presidente
della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
  2.  Il  decreto  di  convocazione  dei  comizi  per  l'elezione dei
senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il
quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.