Art. 4 (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 4; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera i) 1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.