Art. 10. 
                         (Prezzi e tariffe). 
1. La determinazione  dei  prezzi  demandata  ad  organismi  pubblici
prevista dalle vigenti disposizioni di legge non puo' eccedere del 20
per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni  e  servizi
scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi  di  pubblica  utilita'
vengono fissate  e  aggiornate,  ove  le  condizioni  di  mercato  lo
richiedano, in base a parametri di riferimento idonei  a  determinare
le modalita' di  recupero  dei  costi,  con  criteri  di  efficienza.
L'individuazione  dei  prezzi  e  delle  tariffe  di  riferimento  e'
effettuata sulla  base  delle  rilevazioni  e  delle  analisi  svolte
dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale.  I
dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi. 
2. I canoni di concessione di beni pubblici e di  beni  ed  attivita'
sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo  i
criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei  prezzi  al
consumo,  rilevato  nell'anno  solare  precedente;   dell'adeguamento
proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari  o  beneficiari
di autorizzazione; della  rivalutazione  in  relazione  alla  domanda
effettiva o potenziale dei beni e delle attivita' concesse. 
3. A  decorrere  dal  1  gennaio  1994,  gli  enti  concessionari  di
autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato  un  canone  annuo,
nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e  dell'1  per
cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui  proventi  netti  da
pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere  dalla
stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in materia  di
canone di concessione o di devoluzione  allo  Stato  degli  utili  di
esercizio.  I  rapporti   relativi   al   periodo   precedente   sono
convenzionalmente  definiti  dall'Azienda  nazionale  autonoma  delle
strade (ANAS) anche in via transattiva. 
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto  con  il
Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita'  di  versamento  del
canone di cui al comma 3. 
5. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo  7  della  legge  24
luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'articolo 1 della  legge  28
aprile 1971, n. 287, nonche' la lettera  i)  del  primo  comma  e  il
secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385. 
6. Per favorire il processo di dismissioni della Societa'  Autostrade
S.p.A., sono abrogati l'articolo 16,  primo  comma,  della  legge  24
luglio  1961,  n.  729,  limitatamente  alla  parte  in  cui   impone
all'Istituto  per  la  ricostruzione  industriale  di   detenere   la
maggioranza delle azioni  della  concessionaria,  e  il  primo  comma
dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n.  385,  come  sostituito
dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e
la gestione delle autostrade e' l'oggetto  sociale  principale  della
Societa' Autostrade S.p.A. 
7. All'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da  ultimo
sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile  1971,  n.  287,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle  societa'
concessionarie o della maggioranza delle societa' facenti  parte  dei
consorzi di cui al precedente comma  fa  cessare  la  garanzia  dello
Stato prevista ai commi terzo e settimo". 
8. Con il  rinnovo  delle  convenzioni  revisionate  in  applicazione
dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  si  definisce
la natura privata dell'attivita' svolta dalle societa' concessionarie
di autostrade nonche' la esclusione della garanzia dello Stato per la
contrazione di mutui. 
9.  La  misura  dei  diritti  per  l'imbarco   passeggeri   in   voli
internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n.  324,
e successive modificazioni ed integrazioni,  e'  elevata  per  l'anno
1994 del 10 per cento. 
10. A decorrere dall'anno 1995, la misura dei diritti aeroportuali di
cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' annualmente determinata, con  le  procedure  di  cui
all'articolo 8 della medesima legge, sulla base di criteri  stabiliti
dal CIPE, su proposta dei Ministri dei trasporti e della  navigazione
e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi: 
a) progressivo allineamento ai livelli medi europei; 
b) differenziazione tra gli  scali  aeroportuali  in  funzione  delle
dimensioni di traffico di ciascuno; 
c)  applicazione,  per   ciascuno   scalo,   di   livelli   tariffari
differenziati in relazione all'intensita' del  traffico  nei  diversi
periodi della giornata; 
d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi
offerti; 
e) correlazione con le esigenze di recupero  dei  costi,  in  base  a
criteri  di  efficienza,   e   di   sviluppo   delle   infrastrutture
aeroportuali. 
11. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto  disposto  ai
commi 9 e 10 sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo
delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi
enti o societa' di gestione e approvati dal CIPE. 
12.  Entro  l'anno  1995,  il  regime  dei  servizi  aeroportuali  di
assistenza  a  terra  e'  determinato  sulla  base  delle   normative
comunitarie, avendo  riguardo  alla  tutela  dell'economicita'  delle
gestioni e dei livelli occupazionali. 
13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite societa' di  capitale
per  la  gestione  dei  servizi  e   per   la   realizzazione   delle
infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in  parte  dallo  Stato.
Alle predette societa' possono partecipare anche  le  regioni  e  gli
enti locali interessati. Con decreto del  Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente  comma,
sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1  e  2,  della
legge 23 dicembre 1992, n. 498. 
14. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di  previsione  del
Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto della somma di
lire 20 miliardi per l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo
stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995.