Art. 10.
(Prezzi e tariffe).
1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici
prevista dalle vigenti disposizioni di legge non puo' eccedere del 20
per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi
scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilita'
vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo
richiedano, in base a parametri di riferimento idonei a determinare
le modalita' di recupero dei costi, con criteri di efficienza.
L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento e'
effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte
dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I
dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.
2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attivita'
sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i
criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento
proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari
di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda
effettiva o potenziale dei beni e delle attivita' concesse.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, gli enti concessionari di
autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo,
nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per
cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da
pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla
stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in materia di
canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di
esercizio. I rapporti relativi al periodo precedente sono
convenzionalmente definiti dall'Azienda nazionale autonoma delle
strade (ANAS) anche in via transattiva.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' di versamento del
canone di cui al comma 3.
5. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 7 della legge 24
luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28
aprile 1971, n. 287, nonche' la lettera i) del primo comma e il
secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385.
6. Per favorire il processo di dismissioni della Societa' Autostrade
S.p.A., sono abrogati l'articolo 16, primo comma, della legge 24
luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui impone
all'Istituto per la ricostruzione industriale di detenere la
maggioranza delle azioni della concessionaria, e il primo comma
dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385, come sostituito
dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e
la gestione delle autostrade e' l'oggetto sociale principale della
Societa' Autostrade S.p.A.
7. All'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo
sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle societa'
concessionarie o della maggioranza delle societa' facenti parte dei
consorzi di cui al precedente comma fa cessare la garanzia dello
Stato prevista ai commi terzo e settimo".
8. Con il rinnovo delle convenzioni revisionate in applicazione
dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si definisce
la natura privata dell'attivita' svolta dalle societa' concessionarie
di autostrade nonche' la esclusione della garanzia dello Stato per la
contrazione di mutui.
9. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli
internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevata per l'anno
1994 del 10 per cento.
10. A decorrere dall'anno 1995, la misura dei diritti aeroportuali di
cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' annualmente determinata, con le procedure di cui
all'articolo 8 della medesima legge, sulla base di criteri stabiliti
dal CIPE, su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione
e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:
a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle
dimensioni di traffico di ciascuno;
c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari
differenziati in relazione all'intensita' del traffico nei diversi
periodi della giornata;
d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi
offerti;
e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a
criteri di efficienza, e di sviluppo delle infrastrutture
aeroportuali.
11. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai
commi 9 e 10 sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo
delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi
enti o societa' di gestione e approvati dal CIPE.
12. Entro l'anno 1995, il regime dei servizi aeroportuali di
assistenza a terra e' determinato sulla base delle normative
comunitarie, avendo riguardo alla tutela dell'economicita' delle
gestioni e dei livelli occupazionali.
13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite societa' di capitale
per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle
infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato.
Alle predette societa' possono partecipare anche le regioni e gli
enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma,
sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498.
14. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto della somma di
lire 20 miliardi per l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo
stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995.