Art. 11.
Previdenza e assistenza
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al
riordinamento dei procedimenti in materia di invalidita' civile,
cecita' civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:
a) semplificazione dei procedimenti;
b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal
procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione
della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla
legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;
c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e
beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le
provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;
d) previsione della facolta' dell'invalido convocato per
accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilita' a
rispondere e di indicare la data in cui puo' effettuarsi visita
domiciliare.
2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il
regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento stesso.
3. In attesa di una organica revisione della materia, le unita'
sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il
prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle
domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al
comma 1 e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per
lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto
nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994,
invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa
lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle
provvidenze.
4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di
guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da
effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle
zone a piu' alta densita' di beneficiari di pensioni, assegni e
indennita'. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti
prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non
rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a
ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data
stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei
requisiti insussistenti il beneficiario sia stato assunto presso
pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto di
lavoro e' risolto di diritto a decorrere dall'accertamento di
insussistenza.
5. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, ferma restando la vigente
disciplina in materia di perequazione automatica delle pensioni
previdenziali ed assistenziali, spetta, per quelle di importo pari o
inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento
corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti
percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e il valore accertato della variazione
dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di
operai e impiegati calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto
all'anno precedente. Le pensioni il cui ammontare risulti compreso
tra lire 1.000.000 lorde mensili e tale importo maggiorato del
predetto aumento sono aumentate fino a raggiungere l'importo
maggiorato. Con decorrenza dalla predetta data del 1 gennaio 1994 e'
corrispondentemente aumentato l'importo mensile del trattamento
minimo di pensione. Per l'anno 1994, a decorrere dal 1 luglio, sono
attribuiti gli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui
all'articolo 1, comma 9-quater, del decreto-legge 22 dicembre 1990,
n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991,
n. 59.
6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata
nel senso che anche per le pensioni ivi previste, ai fini del
mantenimento del maggiore trattamento in godimento, si applica lo
stesso criterio stabilito per le pensioni del regime generale
dall'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 409 del 1990.
7. Salvo quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la decorrenza
degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994,
ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis,
comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59,
e' differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1 gennaio
1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4
dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990, sono
differiti al 1 gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994.
8. I termini del 1 maggio e del 1 novembre, di cui all'articolo 1,
comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono
rispettivamente fissati al 1 luglio ed al 1 gennaio dell'anno
successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i
requisiti per il diritto alla pensione di anzianita' nel corso del
1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per
i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto
articolo 1, comma 2-bis.
9. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e' sostituito dai seguenti:
"6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione
generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive,
nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive
con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente
articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella
loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per
essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento e' subordinato alla
risoluzione del rapporto di lavoro.
6-bis. Le quote delle pensioni di anzianita' a carico delle
gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita'
commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti
l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle
rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro
autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito
stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed
assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro
interezza con i redditi da lavoro dipendente".
10. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e' sostituito dal seguente:
"8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono
titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi
minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di
anzianita', continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
previgente normativa, se piu' favorevole".
11. A far data dal 1 gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le
attivita' di cui all'articolo 49, comme 1 e 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione dei titolari
di pensione diretta e dei percettori di borse di studio, sono
iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione
separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali e nel
rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima gestione, fatta
esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi, di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
12. Qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' i
lavoratori di cui al comma 11 non abbiano raggiunto il periodo minimo
contributivo per il trattamento pensionistico, possono integrare il
periodo mancante mediante il versamento di contributi volontari,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presenta legge.
13. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nei confronti dei
lavoratori che svolgono attivita' lavorative per le quali operano
forme pensionistiche obbligatorie.
14. In fase di prima applicazine, alla gestione separata di cui al
comma 11 sovraintende il comitato amministratore della gestione per i
contributi e le prestazioni degli esercenti attivita' commerciali.
15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono definite, tenuto conto delle peculiarita' relative alla
specifica forma assicurativa, le modalita' di applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 11, 13 e 14 ivi compresi i termini e le
modalita' di versamento dei contributi, nonche' i criteri per la
determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione
all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno.
16. Con effetto dal 1 gennaio 1994, fermi restando i requisiti
concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di
pensionamento anticipato rispetto all'eta' stabilita per la
cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo
d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a
pensione anticipata con un'anzianita' contributiva inferiore a
trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per
invalidita', l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi
compresa l'indennita' integrativa speciale, e' ridotto in proporzione
agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito
contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A.
17. Per il 1994 il termine del 1 settembre, di cui all'articolo 1,
comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' fissato a
tutti gli effetti al 24 dicembre. Per il personale docente e tecnico
della scuola il predetto termine rimane immutato.
18. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, nonche' alle altre categorie di
dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, esclusi i
soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del
15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni.
19. E' fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di
collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne
facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la possibilita' di revocarla ovvero,
qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e
con l'anzianita' di servizio maturata all'atto del collocamento a
riposo, con facolta' di riscattare il periodo scoperto ai fini della
previdenza e della quiscenza secondo aggiornati criteri attuariali.
20. I competenti organi dell'Amministrazione devono deliberare
sulle domande di revoca delle dimissioni ovvero sulle domande di
riassunzione entro trenta giorni dalla loro presentazione da parte
degli interessati.
21. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi
utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facolta' di
mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico
dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora
questo sia tenuto alla contribuzione.
22. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due
o piu' pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle
pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3
dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano
nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione.
23. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel
senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti
speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8
agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37,
l'indennita' ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti
quelle di trattamento speciale e' dovuta nella misura fissa di lire
800 giornaliere. A decorrere dal 1 gennaio 1993, ai lavoratori
agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non
e' dovuta l'indennita' ordinaria di disoccupazione per le giornate
eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti
lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono
calcolate sulla base della vigente disciplina ancorche' si tratti di
giornate non lavorate ne' indennizzate.
24. Nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono inserite le
seguenti parole: " entro determinati tetti stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro".
25. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla lettera
c) del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di cessazione
dal servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a
decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.
26. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della
legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che
l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari
che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali
successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e
che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24
della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente
nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente
stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto.
Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla
comunicazione di cui all'articolo 19 della citata legge n. 136 del
1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di
cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza
posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le
comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le
sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli
articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991.
27. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento
della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle
agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5
dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali
ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio
personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo
determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono
fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994,
del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a
decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti
dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole
svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a
decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1
ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996.
5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori
di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle
norme sul collocamento.
5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto
sulla quota a carico del datore di lavoro".
28. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1,
della legge 1 marzo 1984, n. 64, come sostituito dal comma 5
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,
fermi restando i limiti di durata ivi previsti, e' fissata nella
misura del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 30 per
cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere
dal 1 ottobre 1996. Alla riduzione contributiva si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. Gli
oneri di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n.
67, come sostituito dal comma 27 del presente articolo, e gli oneri
di cui al presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 30.
29. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375.
30. Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai
commi 27 e 28 sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
31. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale e' istituito presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo per
l'occupazione, con una dotazione di lire 580 miliardi per il 1994 e
di lire 330 miliardi a decorrere dal 1995. Il fondo e' destinato ad
interventi da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; gli
interventi possono riguardare anche le finalita' di cui al decreto-
legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, il cui
ambito di applicazione e' esteso a tutte le aree depresse. Al
relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati
dal comma 34 del presente articolo.
32. La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31 e'
integrata di lire 50 miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni
di giovani dai diciotto ai trentadue anni di eta' da parte di piccole
imprese ed imprese artigiane, ubicate nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del
24 giugno 1988.
33. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 38 della legge
24 aprile 1980, n. 146, e' ridotta, per l'anno 1994, di lire 50
miliardi.
34. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le
modalita' di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione
istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26
marzo 1990, n. 62, e del regolamento adottato con decreto del
Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183.
35. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n.
401, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "Le stesse sanzioni si
applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza
autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati
esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la
raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative
vincite".
36. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, e'
sostituito dal seguente:
"2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle
lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme
vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle
lotterie nazionali tradizionali".
37. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con
l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive
modificazioni, e' prorogato sino al completo impiego delle risorse
disponibili nel Fondo stesso.
38. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per i lavoratori andati in pensione
successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il
predetto limite di reddito e' elevato a cinque volte il trattamento
minimo";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 1992" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 1993".
39. Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per
i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto
Istituto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative della categoria interessata, saranno rivalutate, con
effetto dal 1 luglio 1994, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Tale rivalutazione dovra' essere effettuata in
base a criteri compatibili con l'equilibrio finanziario
dell'Istituto, quale risulta una volta detratti gli importi di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I
relativi oneri saranno posti ad esclusivo carico della gestione
INPDAI.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene
riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta
Ufficiale.
La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da
parte della L. 8 agosto 1995, n. 335 e' visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.