Art. 12.
(Trasferimenti alle regioni).
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3
della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli
stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli
allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I
predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui
agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158,
previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per
cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del
capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che
confluisce per l'intero importo a partire dal 1995. Lo stanziamento
del capitolo 7717 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le stesse
finalita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
La ripartizione del capitolo 7717 alle singole regioni e l'utilizzo
dei relativi stanziamenti dovranno essere determinati con criteri
concordati con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sulla base della graduatoria pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale.
2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i
criteri di riparto previsti all'articolo 3, comma 3, della legge 14
giugno 1990, n. 158; le procedure di riparto di cui al predetto
articolo 3, comma 3, della legge n. 158 del 1990 si applicano
altresi' ai fondi provenienti dallo stanziamento di cui al capitolo
3031 dello stato di previsione dl Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano indica i criteri
direttivi, relativamenta anche al riparto, da seguire in ciascun
comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli
obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in
leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli
obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la
regione o con la provincia interessata, anche ai fini della
previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il
Presidente del Consiglio dei ministri puo', con proprio decreto,
sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.
4. Per la specialita' degli obiettivi connessi alle attivita' di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro da lui delegato, nel chiedere, ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa un
termine alle regioni per la presentazione dello stato di avanzamento
dei programmi con l'indicazione delle risorse a tal fine impiegate.
La Conferenza effettua le verifiche di cui al comma 3 e, nel caso di
mancato perseguimento degli obiettivi stessi, stabilisce criteri e
modalita' per l'utilizzo, da parte della competente autorita'
statale, delle risorse non ancora accreditate.
5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile
di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995 e
1996. Nelle more della determinazione delle quote variabili possono
essere erogate anticipazioni annue per far fronte ad impegni di
accertata urgenza sulla base di specifiche intese.
6. A partire dal 1 gennaio 1994 e fino al corrispondente
trasferimento di competenze in applicazione del comma 7, le somme
erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del
proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella
regione Valle d'Aosta, nonche' gli oneri di parte corrente e le spese
per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40
miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta,
sentita la regione stessa, per le strade statali nn. 406, 505 e 507
ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento
ANAS di Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio
operanti sul territorio della regione e i trasferimenti statali
spettanti agli enti locali della regione ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono posti a carico della
regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro
sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai
rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini
delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi
in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.
7. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento
delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire
dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate
d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste
a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento
venga completato entro il 31 luglio 1994. Al fine di rendere
possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le
medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e
province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle
funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali
soppressi, residuano alla competenza dello Stato.
8. A partire dall'anno finanziario 1995, cessano le erogazioni
disposte a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sui capitoli 4288, 4289 e 4290
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore degli
aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme
erogate per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro,
in quantificazione provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno
entro il 30 settembre 1994, a valere sulle quote fisse di tributi
erariali da corrispondere alla provincia di Trento ai sensi delle
vigenti disposizioni. Al conguaglio definitivo si provvede entro il
primo semestre 1995.
9. A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al
comma 7, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle prov-
ince autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio
sanitario e' stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse
provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei
contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera
i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e
di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e
per la Regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione
Sardegna. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui agli articoli
1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma 1; 15; 16; 17 e
18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazini ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre
1984, n. 798, e successive modificazioni, ivi inclusi quelli gia'
programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima,
sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le
sperimentazioni, il piano generale degli interventi e le
progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualita'
delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, le
funzioni di vigilanza e controllo tecnico, anche mediante ispezioni
dirette, sul rispetto della normativa in materia ambientale, la
formulazione di proposte concernenti la normativa tecnica relativa
alla tutela dell'ambiente lagunare dall'inquinamento, la raccolta dei
dati e l'informazione anche al pubblico.
11. Il Governo e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, diretti a razionalizzare l'attuazione degli interventi
per la salvaguardia della laguna di Venezia con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) separare i soggetti incaricati della progettazione dai soggetti
cui e' affidata la realizzazione delle opere;
b) costituire, d'intesa tra lo Stato e la regione Veneto, ai fini
della attivita' di studio, progettazione, coordinamento e controllo,
una societa' per azioni con la partecipazione maggioritaria dello
Stato nonche' della regione Veneto, della provincia di Venezia ovvero
della citta' metropolitana se costituita, dei comuni di Venezia e di
Chioggia e di altri soggetti pubblici utilizzando a tal fine i
finanziamenti recati da leggi speciali inerenti allo scopo;
c) conferire alla costituenda societa' i beni da individuare con
provvedimenti delle competenti Amministrazioni, e ridefinire le
concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n.
798.
12. Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni
di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e'
ridotto dal 12 al 6 per cento, in considerazione del trasferimento
dei compiti di cui al comma 10. Saranno trasferiti alla costituenda
societa' i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per
l'importo corrispondente alle attivita' suddette.
13. Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22
dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8 novembre 1991, n.
360, e non impegnati o per i quali comunque non sono state assunte
obbligazioni alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per
l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi calcolato utilizzando le
medesime aliquote adottate nelle assegnazioni e secondo percentuali
crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 360, dopo il completo trasferimento in economia dei
finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798, e
successive modificazioni.
14. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 del
presente articolo, i relativi capitoli di spesa sono ridotti per il
1994 della somma complessiva di lire 80 miliardi. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con
decreto, le relative variazioni. Alla determinazione dei lavori
eventualmente da sospendere o da rinviare in conseguenza delle norme
di cui ai medesimi commi del presente articolo, si provvede d'intesa
tra Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.