Art. 12. 
                    (Trasferimenti alle regioni). 
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, ai sensi  degli  articoli  2  e  3
della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli
stanziamenti dei capitoli  del  bilancio  dello  Stato  di  cui  agli
allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di  competenza  regionale.  I
predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi  di  cui
agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14  giugno  1990,  n.  158,
previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n.  5  e  del  15  per
cento per l'elenco n. 6, fatta  eccezione  per  lo  stanziamento  del
capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  che
confluisce per l'intero importo a partire dal 1995.  Lo  stanziamento
del  capitolo  7717  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene  le  stesse
finalita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991,  n.  10.
La ripartizione del capitolo 7717 alle singole regioni  e  l'utilizzo
dei relativi stanziamenti dovranno  essere  determinati  con  criteri
concordati  con  il  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  sulla  base  della  graduatoria  pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale. 
2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed  i
criteri di riparto previsti all'articolo 3, comma 3, della  legge  14
giugno 1990, n. 158; le procedure  di  riparto  di  cui  al  predetto
articolo 3, comma 3,  della  legge  n.  158  del  1990  si  applicano
altresi' ai fondi provenienti dallo stanziamento di cui  al  capitolo
3031 dello stato di previsione dl Ministero delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali. 
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  indica  i  criteri
direttivi, relativamenta anche al  riparto,  da  seguire  in  ciascun
comparto di competenza e verifica periodicamente  l'attuazione  degli
obiettivi comunque previsti da  disposizioni  speciali  contenute  in
leggi  dello  Stato.  Ove  accerti  il  mancato  perseguimento  degli
obiettivi stessi, la Conferenza promuove  intese  correttive  con  la
regione  o  con  la  provincia  interessata,  anche  ai  fini   della
previsione  di  un  termine,  trascorso  inutilmente  il   quale   il
Presidente del Consiglio dei  ministri  puo',  con  proprio  decreto,
sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate. 
4. Per la specialita' degli obiettivi connessi alle attivita' di  cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri o il Ministro  da  lui  delegato,  nel  chiedere,  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  la
convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  fissa  un
termine alle regioni per la presentazione dello stato di  avanzamento
dei programmi con l'indicazione delle risorse a tal  fine  impiegate.
La Conferenza effettua le verifiche di cui al comma 3 e, nel caso  di
mancato perseguimento degli obiettivi stessi,  stabilisce  criteri  e
modalita'  per  l'utilizzo,  da  parte  della  competente   autorita'
statale, delle risorse non ancora accreditate. 
5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota  variabile
di cui all'articolo 78 del testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,
per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994,  1995  e
1996. Nelle more della determinazione delle quote  variabili  possono
essere erogate anticipazioni annue  per  far  fronte  ad  impegni  di
accertata urgenza sulla base di specifiche intese. 
6.  A  partire  dal  1  gennaio  1994  e   fino   al   corrispondente
trasferimento di competenze in applicazione del  comma  7,  le  somme
erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del
proprio stato di  previsione  agli  aventi  diritto  residenti  nella
regione Valle d'Aosta, nonche' gli oneri di parte corrente e le spese
per investimenti  comunque  non  eccedenti  il  valore  annuo  di  40
miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle  d'Aosta,
sentita la regione stessa, per le strade statali nn. 406, 505  e  507
ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il  compartimento
ANAS di Aosta, gli oneri di  funzionamento  dei  servizi  antincendio
operanti sul territorio  della  regione  e  i  trasferimenti  statali
spettanti agli  enti  locali  della  regione  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  sono  posti  a  carico  della
regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero  del  tesoro
sulle erogazioni spettanti  alla  regione  a  qualunque  titolo.  Dai
rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini
delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi  verificatisi
in Valle d'Aosta nell'autunno 1993. 
7. Le norme di attuazione  per  il  completamento  del  trasferimento
delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
sono emanate entro il 31 marzo 1994; le  spese  sostenute  a  partire
dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate
d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono  poste
a carico degli enti interessati, a condizione  che  il  trasferimento
venga completato  entro  il  31  luglio  1994.  Al  fine  di  rendere
possibile l'esercizio organico  delle  funzioni  trasferite,  con  le
medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle  regioni  e
province stesse, per  il  rispettivo  territorio,  l'esercizio  delle
funzioni  amministrative  che,  esercitate   dagli   uffici   statali
soppressi, residuano alla competenza dello Stato. 
8. A  partire  dall'anno  finanziario  1995,  cessano  le  erogazioni
disposte a norma dell'articolo 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sui  capitoli  4288,  4289  e  4290
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore  degli
aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme
erogate per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del  tesoro,
in quantificazione provvisoria comunicata dal Ministero  dell'interno
entro il 30 settembre 1994, a valere sulle  quote  fisse  di  tributi
erariali da corrispondere alla provincia di  Trento  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni. Al conguaglio definitivo si provvede  entro  il
primo semestre 1995. 
9. A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al
comma 7, il concorso delle regioni a statuto speciale e  delle  prov-
ince autonome di Trento e di Bolzano al  finanziamento  del  servizio
sanitario e' stabilito in misura pari al 42 per cento  delle  risorse
provenienti dal Fondo sanitario  nazionale  e  dall'attribuzione  dei
contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma  1,  lettera
i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di  Trento  e
di Bolzano, al 19 per cento per la regione  Friuli-Venezia  Giulia  e
per la Regione  siciliana  e  al  10,50  per  cento  per  la  regione
Sardegna. Quanto alle regioni a  statuto  speciale  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui agli articoli
1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma 1; 15; 16; 17 e
18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  successive
modificazini ed integrazioni,  sono  norme  fondamentali  di  riforma
economico-sociale della Repubblica. 
10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge  29  novembre
1984, n. 798, e successive modificazioni,  ivi  inclusi  quelli  gia'
programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge  medesima,
sono  svolti  in  forma  unitaria  gli   studi,   le   ricerche,   le
sperimentazioni,  il   piano   generale   degli   interventi   e   le
progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualita'
delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle  opere,  le
funzioni di vigilanza e controllo tecnico, anche  mediante  ispezioni
dirette, sul rispetto  della  normativa  in  materia  ambientale,  la
formulazione di proposte concernenti la  normativa  tecnica  relativa
alla tutela dell'ambiente lagunare dall'inquinamento, la raccolta dei
dati e l'informazione anche al pubblico. 
11. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi, diretti a razionalizzare l'attuazione  degli  interventi
per la salvaguardia della laguna  di  Venezia  con  l'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
a) separare i soggetti incaricati della  progettazione  dai  soggetti
cui e' affidata la realizzazione delle opere; 
b) costituire, d'intesa tra lo Stato e la  regione  Veneto,  ai  fini
della attivita' di studio, progettazione, coordinamento e  controllo,
una societa' per azioni con  la  partecipazione  maggioritaria  dello
Stato nonche' della regione Veneto, della provincia di Venezia ovvero
della citta' metropolitana se costituita, dei comuni di Venezia e  di
Chioggia e di altri  soggetti  pubblici  utilizzando  a  tal  fine  i
finanziamenti recati da leggi speciali inerenti allo scopo; 
c) conferire alla costituenda societa'  i  beni  da  individuare  con
provvedimenti  delle  competenti  Amministrazioni,  e  ridefinire  le
concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29  novembre  1984,  n.
798. 
12. Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni
di cui all'articolo 3 della  legge  29  novembre  1984,  n.  798,  e'
ridotto dal 12 al 6 per cento, in  considerazione  del  trasferimento
dei compiti di cui al comma 10. Saranno trasferiti  alla  costituenda
societa' i finanziamenti assegnati al  consorzio  Venezia  Nuova  per
l'importo corrispondente alle attivita' suddette. 
13. Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi  22
dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8  novembre  1991,  n.
360, e non impegnati o per i quali comunque non  sono  state  assunte
obbligazioni  alla  data  del  31  luglio  1993,  sono  ridotti   per
l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi calcolato utilizzando  le
medesime aliquote adottate nelle assegnazioni e  secondo  percentuali
crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge  8  novembre
1991,  n.  360,  dopo  il  completo  trasferimento  in  economia  dei
finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre  1984,  n.  798,  e
successive modificazioni. 
14. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da  10  a  13  del
presente articolo, i relativi capitoli di spesa sono ridotti  per  il
1994 della somma complessiva di lire 80  miliardi.  Il  Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi,  con
decreto, le  relative  variazioni.  Alla  determinazione  dei  lavori
eventualmente da sospendere o da rinviare in conseguenza delle  norme
di cui ai medesimi commi del presente articolo, si provvede  d'intesa
tra Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.