Art. 13.
(Disposizioni varie).
1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato
possono svolgersi anche presso gli uffici postali.
2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti
finanziari fra l'Ente poste italiane e il Ministero del tesoro.
3. L'Ente poste italiane ha l'esclusiva della distribuzione primaria,
tramite i propri uffici, dei valori bollati. La distribuzione dei
valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le
strutture dell'Amministrazione stessa.
4. L'Ente poste italiane prosegue la vendita al dettaglio delle
marche per parenti e per passaporti coordinando l'inizio della
vendita con gli altri rivenditori. I compensi spettanti all'Ente
poste italiane per la vendita di valori bollati sono stabiliti nella
stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero mediante
apposite convenzioni.
5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1982, n. 655, puo' essere autorizzato anche mediante l'uso
di macchine affrancatrici, con le modalita' di cui al capo IX del
Titolo III del medesimo regolamento.
6. Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Ente poste italiane,
con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre
1993, saranno assicurate nel complesso maggiori entrate e minori
spese in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno
degli anni 1994, 1995 e 1996.
7. Nell'articolo 8, primo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197,
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) sulla concessione dei finanziamenti nonche' sull'acquisizione e
sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal
titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
e negli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;".
8. Le annualita' da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e
prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36
e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-
legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e
undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118,
e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono
conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di
scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno.
9. La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non
meno di 7.000 miliardi di lire per mutui a comuni, province e loro
consorzi e comunita' montane.
10. All'articolo 4, comma 15-bis, del decreto-legge 18 genanio 1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1994".
11. Per ogni ente locale territoriale sono conservate, fino al 31
agosto dell'anno di competenza, le quote relative alla propria
dotazione. Le quote non assegnate entro il 31 agosto sono attribuite
agli enti locali che abbiano presentato domande in eccedenza alla
relativa dotazione minimale definitiva.
12. A modifica del quinto comma dell'articolo 13 della legge 24
maggio 1977, n. 227, il fondo di dotazione della Sezione speciale per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e' interamente
utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.
13. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro:
a) approva l'elenco, le tariffe ed i relativi aggiornamenti nonche'
la modalita' di esazione dei diritti di segreteria di cui al decreto-
legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni;
b) approva la tabella, gli importi ed i relativi aggiornamenti dei
diritti fissi per atti da pubblicare o menzionare nel fascicolo
regionale del Bollettino Ufficiale delle societa' a responsabilita'
limitata;
c) determina i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei
bilanci del cui deposito e' fatta menzione nel Bollettino Ufficiale
delle societa' a responsabilita' limitata ai sensi dell'articolo 2435
del codice civile;
d) prevede che, su istanza da presentarsi a cura degli interessati,
debbano essere confermate periodicamente, previo pagamento di
apposito diritto di segreteria, le iscrizioni in elenchi, albi, ruoli
e registri tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, qualora le medesime non trovino riscontro in una
conseguente iscrizione o annotazione nel registro delle ditte.
14. Per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, dei
diritti fissi e dei diritti di segreteria di cui al comma 13, deve
essere tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti
all'erogazione dei servizi stessi. Continua ad applicarsi il terzo
comma dell'articolo 33 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con proprio decreto, i criteri per l'aumento della
misura del diritto annuale che le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura possono deliberare per iniziative di
particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il
miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia.
La deliberazione, che e' soggetta alla approvazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' adottata sentite
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
provinciale. I relativi proventi non costituiscono base di calcolo
per la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2, della
legge 23 dicembre 1990, n. 407.