Art. 13. 
                        (Disposizioni varie). 
1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso  dei  titoli  di  Stato
possono svolgersi anche presso gli uffici postali. 
2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con  il  Ministro
delle poste e  delle  telecomunicazioni,  sono  definiti  i  rapporti
finanziari fra l'Ente poste italiane e il Ministero del tesoro. 
3. L'Ente poste italiane ha l'esclusiva della distribuzione primaria,
tramite i propri uffici, dei valori  bollati.  La  distribuzione  dei
valori  bollati  ai  rivenditori  secondari  avviene  attraverso   le
strutture dell'Amministrazione stessa. 
4. L'Ente poste italiane  prosegue  la  vendita  al  dettaglio  delle
marche per  parenti  e  per  passaporti  coordinando  l'inizio  della
vendita con gli altri  rivenditori.  I  compensi  spettanti  all'Ente
poste italiane per la vendita di valori bollati sono stabiliti  nella
stessa  misura  dovuta  ai  rivenditori  secondari,  ovvero  mediante
apposite convenzioni. 
5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto  dall'articolo  215
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1982, n. 655, puo' essere autorizzato anche mediante  l'uso
di macchine affrancatrici, con le modalita' di cui  al  capo  IX  del
Titolo III del medesimo regolamento. 
6. Ai fini della riduzione del disavanzo  dell'Ente  poste  italiane,
con provvedimenti amministrativi da adottare  entro  il  31  dicembre
1993, saranno assicurate nel  complesso  maggiori  entrate  e  minori
spese in misura non inferiore a  lire  1.390  miliardi  per  ciascuno
degli anni 1994, 1995 e 1996. 
7. Nell'articolo 8, primo comma, della legge 13 maggio 1983, n.  197,
la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
"a) sulla concessione dei finanziamenti nonche'  sull'acquisizione  e
sull'alienazione di  partecipazione  nei  soggetti  disciplinati  dal
titolo  II  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
e negli altri intermediari  finanziari  di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;". 
8. Le annualita' da corrispondere per il 1994 alla Cassa  depositi  e
prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36
e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del  decreto-
legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 15 febbraio 1980, n. 25;  dagli  articoli  1,  commi  quarto  e
undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1982,  n.
94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio  1985,  n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118,
e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.  67,  sono
conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a  quello  di
scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno. 
9. La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno  1994  non
meno di 7.000 miliardi di lire per mutui a comuni,  province  e  loro
consorzi e comunita' montane. 
10. All'articolo 4, comma 15-bis, del decreto-legge 18 genanio  1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  marzo  1993,  n.
68, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1994". 
11. Per ogni ente locale territoriale sono  conservate,  fino  al  31
agosto dell'anno  di  competenza,  le  quote  relative  alla  propria
dotazione. Le quote non assegnate entro il 31 agosto sono  attribuite
agli enti locali che abbiano presentato  domande  in  eccedenza  alla
relativa dotazione minimale definitiva. 
12. A modifica del quinto  comma  dell'articolo  13  della  legge  24
maggio 1977, n. 227, il fondo di dotazione della Sezione speciale per
l'assicurazione del credito all'esportazione  (SACE)  e'  interamente
utilizzabile per il pagamento degli indennizzi. 
13. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro: 
a) approva l'elenco, le tariffe ed i relativi  aggiornamenti  nonche'
la modalita' di esazione dei diritti di segreteria di cui al decreto-
legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni; 
b) approva la tabella, gli importi ed i  relativi  aggiornamenti  dei
diritti fissi per atti  da  pubblicare  o  menzionare  nel  fascicolo
regionale del Bollettino Ufficiale delle societa'  a  responsabilita'
limitata; 
c) determina i diritti di segreteria per l'estrazione  di  copie  dei
bilanci del cui deposito e' fatta menzione nel  Bollettino  Ufficiale
delle societa' a responsabilita' limitata ai sensi dell'articolo 2435
del codice civile; 
d) prevede che, su istanza da presentarsi a cura  degli  interessati,
debbano  essere  confermate  periodicamente,  previo   pagamento   di
apposito diritto di segreteria, le iscrizioni in elenchi, albi, ruoli
e registri tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  qualora  le  medesime  non  trovino  riscontro  in  una
conseguente iscrizione o annotazione nel registro delle ditte. 
14. Per  la  determinazione  e  l'aggiornamento  delle  tariffe,  dei
diritti fissi e dei diritti di segreteria di cui al  comma  13,  deve
essere  tenuto  conto,  su  base  nazionale,   dei   costi   inerenti
all'erogazione dei servizi stessi. Continua ad  applicarsi  il  terzo
comma dell'articolo 33 del decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.  786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. 
15. Il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, con proprio decreto, i criteri  per  l'aumento  della
misura del diritto annuale che le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  possono  deliberare  per  iniziative  di
particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e  il
miglioramento delle condizioni economiche e sociali della  provincia.
La deliberazione, che e' soggetta  alla  approvazione  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' adottata  sentite
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative  a  livello
provinciale. I relativi proventi non costituiscono  base  di  calcolo
per la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2,  della
legge 23 dicembre 1990, n. 407.